Transazione fiscale nel concordato preventivo: non deve essere presentata agli enti una autonoma istanza di trattamento dei crediti fiscali
Pubblicato il 16/04/18 00:00 [Doc.4556]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massima a cura xell'Avv. Marco Spadaro

Concordato preventivo - Proposta di accordo sui crediti di natura fiscale - Presentazione agli enti di autonoma "istanza" di trattamento dei crediti fiscali - Esclusione

Ai fini della proposta di accordo sui crediti di natura fiscale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 182 ter l.f., nel testo introdotto dall'art. 1, comma 81, della L. 11 dicembre 2016, n. 232, il debitore è tenuto ad inviare all'agente della riscossione e all'ufficio competente la copia della proposta di concordato preventivo, recante l'indicazione del trattamento offerto ai crediti tributari, con la relativa documentazione, non essendovi alcun obbligo per il medesimo debitore proponente di presentare agli enti una autonoma "istanza" di trattamento dei crediti fiscali.


© Riproduzione Riservata