Liquidazione dell'eredità beneficiata e rilascio dei beni ai creditori: termine per la presentazione della dichiarazione di credito e reclamo contro lo stato di graduazione.
Pubblicato il 19/04/18 00:00 [Doc.4562]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massima a cura dell'avv. Cristina Zen di Verona

Successioni - Beneficio d'inventario - Procedura di liquidazione dell'eredità - Rilascio dei beni ai creditori - Reclamo - Termine per la presentazione della dichiarazione di credito.

Nella procedura concorsuale di liquidazione di eredità beneficiata con rilascio dei beni ai creditori ex art. 507 e 508 c.c., i crediti non dichiarati alla procedura entro il termine di cui all'art. 498 secondo comma c.c. possono essere ammessi a partecipare alla liquidazione concorsuale mediante la proposizione del reclamo previsto dall'art. 501 c.c. entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione dello stato provvisorio di graduazione.


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