Voto di lista per l'elezione dell'organo amministrativo, divieto della somma dei quozienti
Pubblicato il 19/04/18 09:02 [Doc.4567]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massime a cura del Prof. Rolandino Guidotti e dell'Avv. Barbara Verri

Società - Società per azioni - Voto di lista - Società non quotate - Clausola statutaria relativa alla nomina degli amministratori - Interpretazione - Metodo d'Hont

Società - Società per azioni - Voto di lista - Società non quotate - Clausola statutaria relativa alla nomina degli amministratori - Metodo d'Hont - Divieto di somma dei quozienti

E' una clausola che prevede l'elezione del consiglio di amministrazione secondo il metodo proporzionale c.d. d'Hont quella secondo la quale «[l]'intero consiglio di amministrazione viene nominato sulla base di liste presentate dai soci e nelle quali i candidati devono essere indicati mediante un numero progressivo (…). Ogni lista dovrà contenere un numero di candidati non superiore al numero di consiglieri previsto» nello statuto. «Avranno diritto a presentare le liste soltanto i soci che - da soli o insieme ad altri soci- rappresentino almeno il 10% delle azioni aventi il diritto di voto nell'assemblea ordinaria. (…) Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista. All'elezione dei membri del consiglio di amministrazione si procederà come segue: a) il numero complessivo dei voti ottenuti da ciascuna lista sarà diviso per ciascun numero progressivo assegnato ai candidati indicati nella lista stessa; b) i quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati delle rispettive liste, nell'ordine in esse previsto, e sarà stilata un'unica graduatoria decrescente; c) risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati».

In presenza di detta clausola statutaria ai fini della redazione delle graduatoria finale rivolta a determinare gli eletti -e quindi gli amministratori che risultano vincitori- non possono essere sommati i quozienti che il medesimo amministratore, indicato in più liste, ha ottenuto in liste diverse perché se così si facesse non solo si elimina il principio delle liste concorrenti ma, andando contro il principio di democrazia interna, si falserebbe la stessa volontà di chi quelle liste ha presentato, in quanto il quoziente realizzato da ogni candidato all'interno di liste diverse dipende proprio dalla posizione di questi nella lista presentata. La sommatoria dei quozienti comporta quindi una violazione del significato del sistema a liste contrapposte e non risulta maggiormente democratico ma al contrario modifica la volontà espressa dai soci presentatori di ogni singola lista, perché permette di falsare il significato della posizione attribuita ad ogni candidato nella lista; è necessario quindi lasciar distinti i diversi quozienti risultanti dai voti di ciascuna lista che non possono essere mai sommati.



Tribunale di Genova, Sezione delle Imprese. Presidente Lorenza Calcagno Giudice rel. Ada Lucca Giudice

Sui fatti di causa
Con atto di citazione 31 agosto 2016 S. A.S., da ora S., ha impugnato la delibera dell'Assemblea di R. S.p.A. del 20 luglio 2016 nella sola parte relativa alla nomina del Consiglio di Amministrazione e con ricorso in data 7 settembre 2016 ha depositato istanza ai sensi dell'art. 2378 c. 4 cc e/o art. 700 cpc chiedendo la sospensione della esecuzione della delibera; all'esito di un procedimento cautelare protrattosi sia per la richiesta di nomina di un curatore speciale della società ai sensi dell'articolo 78 cc, rappresentata oggi dal Dott. Claudio T., sia per un tentativo effettuato dal Giudice di prime cure di individuare una conciliazione della lite in corso, con ordinanza 12.6.2007 il ricorso volto ad ottenere la sospensiva è stato respinto.
Ha proposto reclamo S. evidenziando l'erroneità della decisione e riproponendo le difese già oggetto della prima fase.
Si è costituita la società nella persona del curatore la quale ha argomentato sulla correttezza delle argomentazioni del Giudice di prime cure chiedendo il rigetto del reclamo.
Ha depositato comparsa la difesa di L. G., in parte ripercorrendo le difese già svolte ed approfondendo il profilo del "periculum in mora" nella prospettiva dei fatti accaduti dall'introduzione del ricorso all'approvazione del bilancio al 31.12.2016 ed alla fase delle trattative promosse dal Giudice.
All'esito di discussione, il Collegio osserva quanto segue.
L'ordinanza oggetto di reclamo ha preso in esame tutti i profili di illegittimità della delibera impugnata individuati dalla difesa S., elementi tutti afferenti la sola parte della delibera 20 luglio 2016 relativa al rinnovo del CdA, dunque l'impugnativa fa riferimento alla parte intitolata al "Terzo argomento" - doc. 39 G.-. Nel reclamo sono state riproposte le difese già formulate nella prima fase, come già evidenziato.
Gli aspetti di illegittimità inficianti la delibera oggetto del ricorso sono, come bene e sinteticamente evidenziato nell'ordinanza oggetto di reclamo, le seguenti:
sostanziale presenza di due centri di interessi, uno facente capo alla famiglia G. ed uno a S., con la conseguente illegittimità dell'ammissione al voto di quattro liste, tre delle quali in realtà espressione del medesimo "centro di interesse";
illegittimità per contrarietà al meccanismo di voto previsto nello Statuto derivante dalla presenza dei medesimi nominativi in più liste e quindi contrarietà allo Statuto ed al previsto meccanismo della pluralità di liste della presenza dei medesimi nominativi in liste diverse;
erroneo calcolo dei voti di lista espressi;
violazione dell'articolo 147ter TUF, ritenuto applicabile a fronte del richiamo contenuto nello Statuto.
Prima di ripercorrere i vari punti e verificare la condivisibilità della soluzione individuata in prime cure, appare utile riportare testualmente il contenuto dell'articolo 22 dello Statuto della società, intitolato "Amministrazione", ed in particolare il procedimento di elezione degli amministratori contemplato nel punto 22.2, procedimento obbligatorio solo se non diversamente deciso dall'assemblea con deliberazione di tanti soci costituenti almeno l'80% del capitale sociale rappresentato in assemblea. Clausola 22.2 "L'intero consiglio di amministrazione viene nominato sulla base di liste presentate dai soci e nelle quali i candidati dovranno essere indicati mediante un numero progressivo. Le liste presentate dai soci dovranno essere consegnate al presidente dell'assemblea all'inizio della votazione. Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista. Ogni lista dovrà contenere un numero di candidati non superiore al numero di consiglieri previsto nel par. 22.1.
Avranno diritto a presentare le liste soltanto i soci che - da soli o insieme ad altri soci rappresentino almeno il 10% delle azioni aventi il diritto di voto nell'assemblea ordinaria. … Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista. All'elezione dei membri del consiglio di amministrazione si procederà come segue:
a. Il numero complessivo dei voti ottenuti da ciascuna lista sarà diviso per ciascun numero progressivo assegnato ai candidati indicati nella lista stessa;
b. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati delle rispettive liste, nell'ordine in esse previsto, e sarà stilata un'unica graduatoria decrescente;
c. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente per l'ultimo amministratore da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, quello più anziano di età. …" Il capitale di R., diviso in 12.169.484 azioni, è nella proprietà dei seguenti soggetti: S. detiene il 44,5% del capitale, pari a 5.414.829 azioni; L. G. detiene il 15,5%, D. G. il 11,84%, G. G. il 11,84% e S. M. il 5,31% e così complessivamente i membri della famiglia G. sono proprietari del 44,5% del capitale; la società detiene il 10,4% del capitale, azioni il cui diritto di voto è sospeso ai sensi dell'art. 2357ter c. 2, il residuo, pari allo 0,6% del capitale, è diviso tra tre soci, Gt. E., Gt. L., So. G.
In Assemblea sono state presentate ed ammesse al voto quattro liste: la n. 1 presentata da S., la n. 2 da G. G., la n. 3 da D. G. e S. M., la n. 4 da L. G.. In tesi della reclamante, poiché in realtà il capitale apparterrebbe a due gruppi, dovendo i componenti della famiglia G. essere considerati in realtà un unico centro di imputazione, il Presidente non avrebbe dovute ammettere tre liste, siccome in realtà espressione di uno stesso socio. Come ha correttamente osservato il Giudice di prime cure, effettivamente il "Patto parasociale" esistente tra la Famiglia G. ed il socio turco individuava due centri di interesse, ma il Patto è scaduto nel giugno 2016 e comunque prevedeva espressamente il divieto di rinnovo, né lo Statuto contiene alcun riferimento ad una considerazione non dei singoli soci ma di "interessi" agli stessi rappresentati, dettando al contrario la regola dell'articolo 16 per cui ogni azione dà diritto ad un voto. Naturalmente deve ritenersi che in concreto i componenti della famiglia G. abbiano interessi in comune, ma questa considerazione non assurge a condizione giuridica idonea a modificare il testo statutario in merito alla posizione dei singoli soci ed all'esercizio dei loro diritti.
Egualmente risulta corretta la valutazione del primo Giudice in merito alla liceità della presenza di un medesimo candidato in liste diverse. Questo argomento trova un forte riferimento nella sistematica dello Statuto stesso, il quale prevede la candidatura in una sola lista, pena l'ineleggibilità, solo con riguardo all'elezione del collegio sindacale, e non in relazione all'organo amministrativo. Tuttavia, la liceità della presentazione di medesimi nominativi in più liste deve tenere conto della ratio della norma che disciplina le elezioni del consiglio e del sistema del voto di lista che prevede. La difesa della reclamante sostiene che il sistema proporzionale previsto dalla clausola 22.2 riprenderebbe il sistema matematico cd D'Hondt, in forza del quale sarebbe esclusa la possibilità di un candidato in liste contrapposte, la difesa G. afferma che l'effetto proporzionale si ottiene con le categorie di azioni e non con il voto di lista. La soluzione deve essere ricercata nella interpretazione della clausola statutaria, nel rispetto della ratio del voto di lista e nel principio della buona fede. La previsione della presenza di plurime liste, conseguente al diritto alla presentazione attribuito ad ogni socio o gruppo di soci che rappresentino almeno il 10% del capitale, è certamente indicativa della volontà di permettere la partecipazione all'amministrazione della società a più gruppi di soci che individuino interessi comuni tra loro, gruppi rappresentativi di quote di capitale non particolarmente rilevante, stante la percentuale ridotta. Tuttavia, ogni lista deve essere autonoma, rappresentare gli interessi del gruppo di soci che l'hanno proposta, come ben evidente dal fatto che i nominativi dei candidati, in numero pari a quello degli amministratori componenti del CdA, devono essere posti in un ordine decrescente. Questo aspetto è importante perché chiarisce la legittimità della presenza di un medesimo candidato all'interno di liste nelle quali la sua posizione ben può essere diversa a seconda del gradimento dei soci che lo propongono. In questa ricostruzione del contenuto della clausola appare del tutto incongruo introdurre per via interpretativa una regola non contenuta nello statuto, dando luogo alla sommatoria dei quozienti ottenuti dai singoli candidati nelle diverse liste. Infatti, pur preservando il principio della redazione dopo il voto di un'unica lista con quozienti decrescenti al fine di individuare i candidati che abbiano ottenuto i quozienti più alti e quindi risultino eletti, non possono essere sommati i quozienti derivanti da liste diverse perché, così facendo, non solo si elimina il principio delle liste concorrenti ma, andando contro il principio di democrazia interna, si falsa la stessa volontà di chi quelle liste ha presentato, in quanto il quoziente realizzato da ogni candidato all'interno di liste diverse dipende dalla posizione di questi nella lista presentata. Nel caso di specie, esaminando il contenuto delle liste presentate nell'Assemblea del 20 luglio 2016, si rileva che nelle liste nn. 2, 3 e 4 compaiono i medesimi candidati (G. M., G. S., Alessandro F. e L. G.) ma in posizioni diverse. L'unico nominativo sempre differente è il candidato n. 5, quello che evidentemente non doveva risultare eletto. La sommatoria dei quozienti comporta una violazione del significato del sistema di elezione a liste contrapposte, non risulta maggiormente democratico ma al contrario modifica la volontà espressa dai soci presentatori di ogni singola lista, perché permette di falsare il significato della posizione attribuita ad ogni candidato della lista. L'unica scelta, proprio per rispettare il principio di democrazia rappresentativa che la clausola che prevede il voto di lista dimostra di avere scelto, è quella di lasciar disT. i diversi quozienti risultanti dai voti di ciascuna lista, anche se certamente in questo modo i candidati risulteranno presenti nell'unica lista finale un numero di volte eguale alla loro presenza nelle liste presentate - nel caso in esame, essendo i quattro nominativi presenti in tre liste, risulteranno in tre posizioni differenti-. La somma dei voti come tale, richiamata dal Giudice di prime cure quale argomento per favorire la soluzione scelta, non tiene conto che i voti sono espressi con riguardo a liste diverse e tale diversità il risultato finale deve rispettare. Non sono i voti in sé che si sommano ma i quozienti, i quali derivano dalla posizione che il candidato aveva in ogni lista. La difesa del curatore della società sul punto non assume una posizione definitiva, evidenziando la possibilità di entrambe le interpretazioni, quella scelta dal Giudice di prime cure e quella ritenuta più corretta dal Collegio. Giova evidenziare che, a parere del Collegio, la scelta di non sommare i quozienti non risponde in senso assoluto ad una ratio di garanzia della minoranza, ma si presenta coerente con la volontà espressa dalla clausola statutaria di garantire, a chi rappresenti anche soltanto il 10% del capitale, di presentare una propria lista. Atteso il diverso risultato che si sarebbe ottenuto qualora, nella situazione realizzatasi nell'Assemblea del 20 luglio 2016, si fosse seguito il criterio di computo individuato come corretto, deve concludersi che vi sia stata una interpretazione volutamente distorta della clausola 22.2, la quale ha reso possibile una composizione del Consiglio di Amministrazione nel quale il 44,5% del capitale, o meglio il 45,01% del capitale (posto che per la lista n. 3 hanno votato anche i soci proprietari complessivamente dello 0,6% del capitale), ha visto la nomina di quattro amministratori sui cinque componenti il Consiglio. La diversa composizione dell'organo amministrativo che sarebbe derivata da un'unica lista stilata rispettando i quozienti ottenuti da ciascun candidato in ogni lista emerge evidente da un computo matematico, facile da eseguire stante l'esito delle operazioni di voto riportate nel verbale di Assemblea. Il quoziente più alto è stato ottenuto da GA., con 5.414.829; il secondo da K., quoziente 2.707.414; il terzo da L. G. con 2.087.332, il quarto da A. con 1.887.264 ed il quinto da N., quoziente 1.804.943.
Deve quindi trovare accoglimento il profilo di illegittimità della delibera di nomina del Consiglio di Amministrazione nella parte relativa alla sommatoria dei quozienti ottenuti da ciascun candidato nelle liste votate, illegittimità che riverbera sulla proclamazione.
Ritenuta la presenza della probabile fondatezza del lamentato vizio della delibera sopra individuato, deve ricordarsi che l'articolo 2378 c. 4 cc prevede la valutazione comparativa del pregiudizio che subirebbe il ricorrente dalla esecuzione della delibera e di quello che subirebbe la società dalla sospensione dell'esecuzione della deliberazione, in ciò sostanziandosi il "periculum in mora".
Per quanto riguarda il pregiudizio patito dal socio, derivante dalla permanenza di un organo di amministrazione proclamato in violazione delle norme di rappresentanza dettate dallo Statuto, questo si individua nella limitazione all'esercizio dei diritti connaturati alla partecipazione. Per quanto riguarda il danno che deriverebbe alla società dall'eventuale accoglimento del ricorso di sospensione dell'esecuzione della delibera 20 luglio 2017 di nomina del Consiglio di Amministrazione, deve prima di tutto rammentarsi il principio generale in forza del quale, qualora il Consiglio di Amministrazione o un amministratore dovesse venir meno per una qualunque causa, compresa la sospensione della delibera di nomina, avrebbe vigore il principio della "prorogatio" del precedente organo amministrativo - sul punto in ultimo la Corte di Cassazione, Sez. 1, sentenza n.28 del 03/01/2013, ha espresso il principio secondo cui "..l'istituto della "prorogatio imperii", previsto dall'art. 2385 cod. civ. ed avente la finalità di assicurare la contestualità tra cessazione e sostituzione dell'amministratore, è applicabile in ogni caso in cui la società rimanga privata dell'opera dell'amministratore, e, pertanto, non solo nei casi di scadenza del termine, decadenza o dimissioni, ma anche nei casi di revoca o di annullamento per illegittimità della relativa delibera di nomina."-. Ne segue che la valutazione del danno dovrà essere condotta tenendo presente che il Consiglio di Amministrazione della cui proclamazione è ricorso, è subentrato ad un precedente Consiglio in data 20 luglio 2016. I documenti prodotti, in particolare la relazione del curatore speciale al Giudice di prime cure sullo stato delle trattative - doc. 78-, la relazione redatta su incarico del curatore speciale dalla S. - doc. 79-, le risultanze dei bilanci della società, devono essere esaminati nella prospettiva temporale sopra individuata, precisamente considerando come l'attività di amministrazione del nuovo consiglio abbia avuto inizio dal luglio 2016. In relazione all'incarico conferito alla S. relativo alla predisposizione di una "relazione che compendiasse in unico documento una serie di dati, principalmente economico-finanziari, sulla gestione di R. S.p.A. e del Gruppo R. nel periodo 2012-2016", il curatore Dott. T. scrive al Giudice: "L'analisi del documento predisposto .. ha permesso al sottoscritto prendere atto di come l'andamento dei valori assoluti e dei vari indici economico-patrimoniali sia costantemente positivo e non tale da evidenziare, perlomeno a tale livello di analisi, alcuna criticità gestionale sia sotto il profilo economico che finanziario.."-così doc. 78 fascicolo G.-. La nota società di revisione, quindi, ha preso in esame i dati dal 2012 al 2016 ed in tale periodo ha individuato un andamento costantemente positivo e l'assenza di criticità gestionale: ma dal 2013 al 2016 la società è stata guidata dal precedente CdA. Egualmente l'andamento dei bilanci al 31.12.2014 e 31.12.2015 - doc.
30 e 36 fascicolo G.- evidenziano come il deciso aumento degli utili si sia verificato tra il 2014 ed il 2015, anno quest'ultimo nel quale gli utili sono passati da 5.777.986 a 10.958.329 (voce 23 doc. 36 fascicolo G.). Ne segue che l'ammontare di 11 milioni di utili evidenziati dal bilancio al 31.12.2016, sottolineato dalla difesa G. come chiaro indice della azione positiva del nuovo CdA, trova in realtà primo fondamento nell'attività sociale dell'anno precedente, senza tacere del fatto che nello stesso 2016 l'attività per i primi sei mesi è stata realizzata ancora dal precedente CdA.
I risultati ottenuti dal Consiglio di Amministrazione il cui mandato è scaduto nel giugno 2016, emergenti dai dati di bilancio e dalla relazione della società di revisione incaricata dal curatore speciale nominato dal Tribunale, consiglio il quale, secondo la regola generale sopra ricordata, in presenza di una sospensione della delibera di rinnovo risulterebbe in "prorogatio imperii", portano a concludere che la società non avrebbe un danno irreparabile dalla pronuncia della sospensione. Diversamente, nel periodo necessario a giungere alla pronuncia nel merito, ed invero attesa la natura costitutiva della decisione oggetto di causa, fino alla conclusione dell'intero giudizio, il socio vedrebbe leso il suo diritto alla partecipazione all'amministrazione della società, espressione fondamentale della partecipazione societaria.
Il reclamo deve essere accolto nei limiti di cui alla motivazione. La delibera della società R. S.p.A. del 20 luglio 2016 deve essere sospesa con riguardo alla parte relativa alla operazione di sommatoria dei quozienti ottenuti dai candidati nelle liste nn.
2, 3 e 4 ed alla conseguente proclamazione. Le spese, come già stabilito correttamente dal Giudice di prime cure, saranno regolate unitamente al merito.

Pqm
accoglie per quanto di ragione il reclamo e dichiara sospesa la Delibera della società R. S.p.A. del 20 luglio 2016, "Terzo Argomento", nella parte relativa alla redazione della graduatoria tramite la sommatoria dei quozienti ottenuti dai singoli candidati nelle liste nn. 2, 3 e 4 e la conseguente proclamazione, e per l'effetto ed in questi termini revoca l'ordinanza 12 giugno 2017.
Spese al merito.
Genova, 12 settembre 2017.


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