Legittima la richiesta del curatore fallimentare di accesso ai dati dello spesometro
Pubblicato il 23/04/18 08:21 [Doc.4581]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione: Dott. Paolo Casarini e avv. Andrea Mendicini

Procedimento amministrativo - Cd. spesometro - Richiesta di accesso ai dati ivi contenuti da parte del curatore fallimentare - Autorizzata dal giudice delegato - Legittimità
L'istanza di accesso del Curatore fallimentare ai dati ricavabili da ricerche effettuate con modalità telematiche, tra le quali è inclusa certamente la ricerca da effettuarsi sul cd. spesometro gestito dall'Agenzia delle Entrate, al fine di potere ricostruire l'attivo fallimentare di un'impresa, necessita di previa autorizzazione del giudice delegato.

I dati risultanti da tali "ricerche telematiche" sono considerati dal legislatore quali documenti amministrativi, con conseguente inconsistenza dei dinieghi di accesso che risultano motivati sulla base della qualificazione dei suddetti dati quali mere informazioni e sulla conseguente necessità di eseguire ulteriori attività di elaborazione e proiezione.


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