Azione di restituzione dell'immobile occupato sine titulo: natura giuridica, riparto dell'onere probatorio e liquidazione del danno
Pubblicato il 27/04/18 00:00 [Doc.4591]
di Redazione IL CASO.it
Segnalazione e massima a cura del dott. Curzio Fossati
Proprietà - Occupazione sine titulo di immobile - Azioni personali a difesa della proprietà - Azione di reintegrazione in forma specifica - Azione di restituzione - Natura - Onere della prova - Risarcimento del danno - Danno in re ipsa - Presunzione iuris tantum
L'azione di restituzione di un immobile occupato sine titulo da un terzo, essendo diretta a ottenere la rimozione di una situazione lesiva del diritto di proprietà, non accompagnata dalla contestuale richiesta di declaratoria del diritto reale, esorbita dai limiti della negatoria servitutis e può assumere la veste dell'azione di reintegrazione in forma specifica di natura personale. Ne consegue che il proprietario che esperisca tale azione non è gravato dall'onere di provare il proprio diritto ma può limitarsi a dimostrare l'avvenuta consegna del bene in base ad un titolo e del successivo venir meno, per qualsiasi causa, di quest'ultimo ovvero ad allegare l'insussistenza ab origine di qualsiasi titolo legittimante l'occupazione del terzo.
Il danno da occupazione illegittima di un immobile è in re ipsa, in ragione dell'utilità normalmente conseguibile nell'esercizio delle facoltà di godimento e di disponibilità del bene insite nel diritto dominicale, e costituisce oggetto di una presunzione iuris tantum, che può essere superata ove si dimostri che il proprietario si è intenzionalmente disinteressato dell'immobile ed abbia omesso di esercitare su di esso ogni forma di utilizzazione; la relativa liquidazione può essere operata dal giudice sulla base di presunzioni semplici, con riferimento al cosiddetto danno figurativo, qual è il valore locativo del bene usurpato. (Nel caso di specie il Tribunale di Como, accertata la mancanza di un titolo legittimante l'occupazione da parte del convenuto dell'immobile attoreo e ravvisata la sussistenza del danno in re ipsa, non avendo il convenuto - rimasto contumace - fornito la prova contraria, ha provveduto a quantificare quest'ultimo sulla base dei listini OMI allegati in atti dalla parte attrice).
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