Il socio accomandante non ha facoltà di accedere integralmente alla documentazione sociale
Pubblicato il 03/05/18 00:00 [Doc.4604]
di Redazione IL CASO.it


Società in accomandita semplice - Facoltà del socio accomandante di accedere integralmente alla documentazione sociale - Esclusione - equiparazione ai poteri del socio di società in nome collettivo - Esclusione - Diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite - Controllo dell'esattezza dei dati

Il socio accomandante non ha facoltà di accedere integralmente alla documentazione sociale, in quanto i poteri riconosciuti al socio accomandante non possono configurarsi alla stregua di quelli previsti dell'art. 2261 c.c. per i soci della società in nome collettivo, trattandosi di un sindacato che, da una parte, verte non già sull'amministrazione, ma sulla esattezza dei dati esposti in bilancio e, dall'altra, è consentito solo al termine dell'esercizio sociale; in questa prospettiva, deve anche ritenersi che gli accomandanti non hanno il diritto di avere dagli amministratori notizie circa la gestione dell'impresa sociale e nemmeno il diritto di consultare i libri ed i documenti nel corso esercizio. Essi, conformemente al disposto testuale del terzo comuna dell'art. 2320 c.c., hanno diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite e - solo dopo avere avuto tale comunicazione - di controllarne l'esattezza, a tal fine (e solo a tal fine), potendo consultare i libri e gli altri documenti della società.


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