Sovraindebitamento e degrado del privilegio del creditore ipotecario al prezzo base d'asta raggiunto nell'ambito della procedura esecutiva
Pubblicato il 03/05/18 00:00 [Doc.4606]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione Dott. Mario Bianchi e Avv. Alfredo Miccio

Crisi da sovra indebitamento - Piano del consumatore - Credito ipotecario - Su immobile venduto all'asta - Degradabilità a chirografo - Per il prezzo-base d'asta - Ammissibilità

Privilegio processuale del creditore fondiario - Applicabilità in caso di sovraindebitamento - Esclusione

Si ritiene omologabile il piano del consumatore che prevede che il debito nei confronti del creditore ipotecario sia degradato per la parte non capiente considerando quale valore dell'immobile il prezzo base d'asta raggiunto nell'ambito della procedura esecutiva.

La disposizione di cui all'art. 12 ter comma primo l. n. 3/12 e succ. mod. nel vietare ai creditori di iniziare o proseguire azioni individuali sul patrimonio del debitore il cui piano sia stato omologato non contempla deroghe, di tal che si deve ritenere che il privilegio processuale riconosciuto dalla legge al titolare del credito fondiario in virtù dell'art. 41 del D. Lvo n. 385/93 non operi nel caso di sovraindebitamento.


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