Consecuzione tra concordato e fallimento: situazione di crisi della seconda procedura non sovrapponibile a quella precedente
Pubblicato il 02/05/18 00:00 [Doc.4607]
di Redazione IL CASO.it
Cassazione civile (ord.), sez. I, 16 aprile 2018, n. 9290, pres. Didone, est. Dolmetta.
Massime a cura dell'Avv. Alberto Mager
Procedure concorsuali - Consecuzione tra concordato preventivo e fallimento - Necessità dell'ammissione al concordato per il configurarsi della consecuzione - Esclusione.
Il fenomeno della consecuzione tra procedure concorsuali può configurarsi anche nel caso in cui alla presentazione della domanda di concordato non abbia fatto seguito il decreto di ammissione alla relativa procedura.
Procedure concorsuali - Consecuzione tra concordato preventivo e fallimento - Intervallo temporale tra le procedure - Mutamento del presupposto oggettivo - Giudizio secondo ragionevolezza - Esclusione dell'operare della consecuzione.
Non può ravvisarsi il fenomeno della consecuzione qualora tra procedure concorsuali intercorra un intervallo di dimensione temporale tale da far ritenere, alla luce di un giudizio di ragionevolezza, che la situazione di crisi che dà luogo alla seconda procedura non sia sovrapponibile a quella precedente.
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