Sfratto per morosità e obbligatorietà della mediazione dopo il mutamento del rito conseguente all'opposizione da parte del conduttore
Pubblicato il 07/05/18 00:00 [Doc.4630]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massima a cura dell'Avv. Alessandro Albé

Mediazione obbligatoria - Sfratto per morosità - Mutamento del rito conseguente a opposizione del conduttore - Onere di introdurre la mediazione - Spetta al locatore intimante - Conseguenze - Improcedibilità delle domande avanzate dall'intimante

In un procedimento di sfratto per morosità, ove il giudice abbia disposto il mutamento del rito conseguente all'opposizione presentata dal conduttore e invitato le parti ad attivare la procedura di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, spetta al locatore-intimante l'onere di introdurre la mediazione, a pena di improcedibilità delle domande avanzate in sede di intimazione di sfratto.


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