Contratti pendenti e scioglimento delle delegazioni di pagamento ex artt. 1270 c.c. e 169-bis l.f.
Pubblicato il 14/05/18 00:00 [Doc.4664]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massia a cura dell'Avv. Paolo Borrelli

Scioglimento dei contratti in corso - violazione della par condicio creditorum - irrilevanza dell'adempimento delle prestazioni eseguite ai fini dello scioglimento - anteriorità del credito - equivalenza del pagamento del terzo.

E' legittimo lo scioglimento dei contratti di delegazione di pagamento esistenti in quanto il pagamento, che dovesse essere effettuato dal delegato, è equiparabile al pagamento del debitore principale (istante il concordato). Deve essere quindi sciolta la relativa delegazione di pagamento ex art. 1270 c.c. poiché lesiva della par condicio creditorum essendo irrilevante l'asserito integrale adempimento delle obbligazioni ad essa sottese (in quel caso l'integrale adempimento delle prestazioni del subappaltatore).


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