Recesso del socio nelle S.r.l. e impegno dello stesso alla cessione della partecipazione
Pubblicato il 18/05/18 00:00 [Doc.4676]
di Redazione IL CASO.it


Società a responsabilità limitata - Rimborso della partecipazione mediante acquisto di essa da parte degli altri soci o da parte del terzo da questi concordemente indicato - Trasferimento della partecipazione - Rimborso della partecipazione

Nella società a responsabilità limitata, il rimborso della partecipazione mediante acquisto di essa da parte degli altri soci o da parte del terzo da questi concordemente indicato realizza certamente una fattispecie ascrivibile al "trasferimento della partecipazione" di cui all'art. 2470 c. c., con conseguente applicabilità di quanto ivi disposto.

Ulteriore considerazione da svolgere è che, come osservato da autorevole dottrina, il rimborso della partecipazione mediante acquisto di essa ad opera degli altri soci o di terzi da questi concordemente individuati non comporta alcun esborso a carico della società, a differenza di quanto avviene allorquando il rimborso è eseguito utilizzando le riserve disponibili ovvero riducendo il capitale. In altre parole, il termine «rimborso» assume qui un significato più economico che giuridico, atteso che il denaro ricevuto dal recedente appare pur sempre il corrispettivo di una vendita della propria quota, laddove il rimborso in senso tecnico dovrebbe essere invece legato alla restituzione di somme versate alla società e pertanto provenienti dal patrimonio di questa.


Società a responsabilità limitata - Recesso del socio - Applicazione analogica della disciplina in tema di S.p.A. - Esclusione

La disciplina delineata dal legislatore per la società azionaria agli artt. 2437-bis c.c. e 2437-quater c.c. in tema di diritto di recesso non può essere applicata analogicamente alla società a responsabilità limitata.

Infatti, ai sensi del secondo comma dell'art. 2437-bis c.c. e dell'art. 2437-quater c.c., nella società per azioni il recedente rimette nella disponibilità della società e, per essa, degli amministratori, il potere di alienare i titoli azionari e, proprio in vista dell'attribuzione alla società della legittimazione a disporre delle azioni, si prevede, da un lato, il deposito di queste ultime presso la sede sociale e, dall'altro, l'incedibilità per il socio delle stesse. La possibilità, per la società, di porre in essere, tramite i suoi amministratori, il procedimento di vendita delle azioni previsto dalla disciplina legale si fonda sulla configurazione della società medesima come vera e propria "commissario per la vendita"; e, a conclusione di quel procedimento, coloro che avranno esercitato il diritto di opzione saranno titolari delle azioni nonché legittimati all'esercizio dei diritti sociali.
Al contrario, nella società a responsabilità limitata non è previsto alcun divieto di cedibilità della partecipazione né alcuna formalità volta a vincolare la medesima; non è prevista alcuna esplicita attribuzione di poteri agli amministratori né viene predisposto un meccanismo di ordine pubblicitario in relazione alle fasi che precedono la formalizzazione dell'eventuale acquisto della quota da parte dei soci.

Sotto un primo profilo, appare evidente che l'attribuzione agli amministratori di un potere dispositivo sulla partecipazione del recedente costituisce oggetto di una norma di carattere eccezionale in quanto incidente sulla facoltà di disposizione del recedente e determinante una limitazione delle sue prerogative proprietarie.

Sotto altro profilo, la rimessione da parte del socio della disponibilità della partecipazione a favore degli amministratori si accompagna, giustificandosi, ad un elemento che risulta strettamente funzionale ai poteri che vengono loro attribuiti e che nella società a responsabilità limitata non è in alcun modo realizzabile, vale a dire il deposito dei titoli azionari e la loro incedibilità. Infine, se si volesse applicare analogicamente la disciplina di cui all'art. 2437 quater c.c., occorrerebbe immaginare la possibilità di iscrivere nel registro delle imprese l'offerta in opzione della quota da parte degli amministratori, ma tale strada appare preclusa dal principio di tipicità degli atti iscrivibili nel registro delle imprese e dalla conseguente circostanza che, nell'ambito di un tipo sociale come la società a responsabilità limitata, gli atti inerenti alla circolazione della partecipazione idonei all'iscrizione sono compiutamente previsti dagli artt. 2470, 2471 e 2471 bis c.c.


Società a responsabilità limitata - Recesso del socio - Rinuncia alla partecipazione - Rifiuto del recedente di prestare il proprio consenso al perfezionamento della cessione della quota - Illegittimità -

L'impossibilità di applicare analogicamente la disciplina in materia di società per azioni e quindi di attribuire agli amministratori il potere di disporre della partecipazione del recedente e perfezionare, anche sotto l'aspetto formale e pubblicitario, l'acquisto della medesima da parte degli altri soci non significa però che il recedente possa legittimamente rifiutare di prestare il proprio consenso al perfezionamento della cessione della quota; se così fosse, il procedimento di liquidazione verrebbe ad essere subordinato alla volontà ed alla discrezionalità del recedente, mentre quest'ultimo non vanta alcuna pretesa in ordine alle modalità di svolgimento delle diverse fasi della liquidazione, che risultano, quanto al loro cadenzarsi, invece integralmente rimesse alla attività degli amministratori.

In realtà, si deve ritenere che il socio recedente, nel momento in cui manifesta l'intenzione di recedere, accetta, implicitamente ma inequivocabilmente, che le modalità di liquidazione della quota si realizzino secondo lo schema delineato dalla legge e, quindi, in particolare, acconsente a che la partecipazione possa essere acquistata dagli altri soci o da un terzo; in ultima analisi, la dichiarazione di recesso assume il significato, ulteriore ed implicito, ma oggetti, certo ed univoco, di assunzione, da parte del recedente, dell'eventuale obbligo di cedere la partecipazione nei confronti di quei soci o di quei soggetti terzi che intendano esercitare il diritto di opzione loro attribuito. In tale contesto la comunicazione che gli amministratori dovranno effettuare nei confronti di tutti i soci circa l'avvenuta dichiarazione di recesso avrà l'effetto di portare a conoscenza di questi ultimi la situazione di potenziale "soggezione" del recedente, cui univocamente corrisponde la loro facoltà di acquistare la partecipazione.

La comunicazione degli amministratori dovrà essere effettuata successivamente allo spirare del termine previsto per il recesso e dopo l'espletamento di quella fase preliminare che è dedicata alla verifica dei presupposti del recesso e della legittimazione a recedere e, soprattutto, dopo la determinazione del valore della partecipazione accettata, anche implicitamente dal recedente; d'altra parte dovrà essere assegnato ai soci un termine per l'esercizio del diritto di acquisto oggettivamente congruo.

I soci che intendono esercitare il diritto di acquisto dovranno, poi, comunicare la propria intenzione nel termine suddetto secondo le modalità previste nell'atto costitutivo; nel silenzio di quest'ultimo, la comunicazione dovrà essere indirizzata agli amministratori, in base al principio per cui essi rappresentano i soggetti cui è attribuito il compito di avviare e portare a termine il procedimento di liquidazione della quota. A loro volta, gli amministratori saranno tenuti a comunicare al socio recedente le dichiarazione dei soci che hanno esercitato il relativo diritto, invitandolo ad addivenire al perfezionamento dell'atto di trasferimento che, evidentemente, dovrà essere redatto nella forma idonea ad ottenere l'iscrizione nel registro delle imprese; l'inadempimento dell'obbligo di cooperare al perfezionamento della vicenda traslativa da parte del recedente legittimerà gli altri soci all'esperimento dell'esecuzione specifica dell'obbligo di contrarre ai sensi dell'art. 2932 c.c.

In questo ordine di concetti, allorché si proceda al rimborso mediante acquisto da parte degli altri soci o di un terzo, non essendo pensabile che il recedente possa a ciò opporsi, si deve ritenere che la mancata attribuzione agli amministratori di società a responsabilità limitata di un potere dispositivo sulla partecipazione del recedente generi un vero e proprio obbligo di contrarre, coercibile ex art. 2932 c.c., a carico del recedente il quale, avendo dichiarato inequivocabilmente la propria volontà di abbandonare la società, ha dato ormai causa al sorgere di un corrispondente vincolo nei confronti di quest'ultima.

Tuttavia, il socio recedente dovrà partecipare in proprio all'atto di trasferimento della partecipazione sociale in favore degli altri soci (o del terzo) i quali, peraltro, provvederanno a corrispondergli il corrispettivo di tale cessione nella misura determinata dagli amministratori ai sensi del terzo comma dell'art. 2473 c.c.


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