Assegno pagato a persona diversa dal beneficiario e prova della non imputabilità alla banca dell'inadempimento
Pubblicato il 22/05/18 08:51 [Doc.4713]
di Redazione IL CASO.it


Titoli di credito - Assegni - Errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo - Inadempimento della banca - Prova di non imputabilità

Ai sensi dell'art. 43, 2° comma, legge assegni (r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736), la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato - per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo - dal pagamento di assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, 2°comma, c.c.


© Riproduzione Riservata