Giurisdizione in materia extracontrattuale e accordo finalizzato alla realizzazione dell'illecito
Pubblicato il 28/05/18 00:00 [Doc.4736]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massima a cura del Dott. Ennio Piovesani.

Corte Suprema del Regno Unito, 21 marzo 2018, JSC BTA Bank v Khrapunov [2018] UKSC 19

Competenza e giurisdizione civile - Materia civile e commerciale - Responsabilità extracontrattuale - Art. 5, n. 3, Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 - Locus commissi delicti - Luogo in cui è concluso il pactum sceleris - Sussistenza

Ai sensi dell'art. 5, n. 3, Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007, è conferito di giurisdizione il giudice del luogo in cui è stato concluso l'accordo finalizzato alla realizzazione dell'illecito. (Nella specie, il debitore si era accordato nel Regno Unito con il ricorrente domiciliato in Svizzera, per distrarre i beni facenti parte del suo patrimonio - già sottoposti a sequestro -, al fine di eludere l'esecuzione da parte della creditrice resistente). (Conferma, Corte d'Appello dell'Inghilterra e del Galles, Sezione Civile, 2 febbraio 2017, Khrapunov v JSC BTA Bank [2017] EWCA Civ 40)


© Riproduzione Riservata