Azione di responsabilità contrattuale e descrizione del danno in forma meramente sintetica e meccanicistica
Pubblicato il 05/06/18 00:00 [Doc.4768]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massima a cura dell'Avv. Francesco Fontana

Azione di responsabilità contrattuale - Onere di allegazione e di prova - Condotta e pregiudizio - Descrizione sintetica - Quid pluris

Tribunale di Roma, 22 gennaio 2018, Giudice Dott. Guido Romano

In tema di responsabilità contrattuale ai fini del risarcimento dei danni patrimoniali conseguenti all'inadempimento del contratto, non è sufficiente la prova dell'inadempimento del debitore, ma deve altresì essere provato il pregiudizio effettivo e reale incidente sulla sfera del danneggiato, in termini sia di danno emergente sia di lucro cessante, e la sua entità (Cass., 3 dicembre 2015, n. 24632; Cass., 10 ottobre 2007, n. 21140; Cass., 18 marzo 2005, n. 5960 secondo la quale il soggetto che agisce con l'azione di responsabilità è onerato della allegazione e della prova, sia pure mediante presunzioni, non solo delle condotte poste in essere dall'amministratore, ma anche dell'esistenza di un danno concreto, cioè del depauperamento del patrimonio sociale, di cui chiede e della riconducibilità della lesione al fatto dell'amministratore inadempiente, quand'anche cessato dall'incarico: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente inadempiente; in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe, infatti, di oggetto).

La tutela risarcitoria non può essere volta al mero ripristino della legalità violata, ma impone che sussista un pregiudizio economicamente determinabile; ne consegue che l'accoglimento di tale domanda esige la prova dell'esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile.

La descrizione di un danno in forma meramente sintetica e meccanicistica, già sul piano assertivo, implica la violazione del dovere processuale di allegare e ricostruire, in modo preciso, il danno e di descriverne (e di provarne) il collegamento eziologico con la condotta assunta come atto di mala gestio imputabile all'amministratore.


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