Valido l'accertamento tributario basato anche su ricerche di mercato se ne riproduce il contenuto essenziale
Pubblicato il 06/06/18 09:00 [Doc.4786]
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Massima Giurisprudenziale - A cura di Fulvio Graziotto - Avvocato in Sanremo (Imperia)
Non viola l'art. 7, co. 1, della legge n. 212 del 2000 la motivazione degli atti tributari anche per relationem, cioè mediante il riferimento a elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, che siano collegati all'atto notificato, quando lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, ossia l'insieme di quelle parti dell'atto o del documento necessari e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, la cui indicazione r permette al contribuente ed al giudice, in sede di eventuale sindacato giurisdizionale, di individuare i luoghi specifici dell'atto richiamato.

Decisione: Sentenza n. 4396/2018 Cassazione Civile - Sezione V

Classificazione: Tributario

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Massima: L'art. 7, co. 1, della I. n. 212 del 2000, che si riferisce solo agli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza, consente di assolvere all'obbligo di motivazione degli atti tributari anche per relationem, cioè mediante il riferimento a elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, che siano collegati all'atto notificato, quando lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, ossia l'insieme di quelle parti dell'atto o del documento necessari e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, la cui indicazione r permette al contribuente ed al giudice, in sede di eventuale sindacato giurisdizionale, di individuare i luoghi specifici dell'atto richiamato.

Osservazioni.
E' da tenere presente che, nell'esaminare il caso, la Suprema Corte ha ritenuto che la parte ricorrente non si sia fatta carico di impugnare - nel ricorso in Cassazione - la ratio decidendi principale della decisione, con cui si è ritenuto che il fondamento probatorio si rinvenisse non già nella ricerca di mercato, ma su altri dati sui quali - tranne qualche fugace accenno, riferito in particolare ai dati ministeriali - la parte ricorrente non ha svolto specifiche considerazioni. In tale parte, i motivi sono inammissibili, per mancanza di pertinenza rispetto alla ratio della sentenza impugnata.

Giurisprudenza rilevante.
Cass. 9323/2017
Cass. 25946/2015

Disposizioni rilevanti.
LEGGE 27 luglio 2000, n. 212
Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente
Vigente al: 03-06-2018

Art. 7 - Chiarezza e motivazione degli atti
1. Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama.
2. Gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare:
a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
3. Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria. 4. La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti.

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