L'inopponibilità al fallimento del decreto ingiuntivo non definitivo non opera in sede concordataria, dovendo il proponente collocare in privilegio il creditore munito di ipoteca giudiziale, ancorchè non consolidata.
Pubblicato il 07/05/15 21:28 [Doc.479]
di Astorre Mancini, Avvocato del Foro di Rimini, Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Fallimentare all'Università degli Studi di Milano - Bicocca


Tribunale di Forlì 24 dicembre 2014 – Pres. e Relatore dr. Pazzi - L’orientamento della giurisprudenza di legittimità in ordine alla non opponibilità al fallimento del decreto ingiuntivo privo della dichiarazione di esecutorietà apposta in epoca anteriore all’inizio della procedura (si veda in questo senso, ex multis, Cass. 13.1.2014 n.2112) trova giustificazione in funzione dell’insinuazione al passivo fallimentare del relativo credito e si fonda sulla non opponibilità alla massa dei creditori di un credito e della relativa iscrizione ipotecaria che non abbia acquisito il crisma del giudicato in epoca antecedente alla dichiarazione di fallimento, ma non può estendersi in ambito concordatario, dove il debitore rimane in bonis e deve giocoforza far fronte ai titoli di prelazione legittimamente acquisiti nei suoi confronti, a prescindere dalla loro definitività alla data dell’avvio della procedura.

(Fattispecie di concordato preventivo in cui la società proponente ha considerato in privilegio un credito assistito da ipoteca iscritta in forza di decreto ingiuntivo solo provvisoriamente esecutivo).


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