La nullità della procura alle liti può essere sanata nelle more del giudizio
Pubblicato il 11/06/18 00:00 [Doc.4797]
di Redazione IL CASO.it


La nullità della procura alle liti può essere sanata nelle more del giudizio.

[Nel caso di specie, il collegio ha assegnato assegnato alla ricorrente un termine perentorio per la regolarizzazione della procura, in applicazione dell'art. 182, comma 2, c.p.c., applicabile anche nel processo amministrativo ai sensi dell'art. 39 c.p.a. (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, Sez. IV, 5 aprile 2016, n.1331; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 29 settembre 2017, n. 1886; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 5 agosto 2016, n. 2098; T.A.R. Lombardia, Brescia Sez. I, 7 gennaio 2015, n. 1;T.A.R. Piemonte, sez. II, 19 dicembre 2014, n. 2052). Nel rispetto del termine assegnato, parte ricorrente ha depositato in giudizio una nuova procura speciale alle liti, rilasciata dal legale rappresentate nonché amministratore unico della cooperativa, contenente tutti gli elementi necessari ai fini della verifica dei poteri rappresentativi del delegante e a individuare l'effettivo oggetto della procura.]


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale-*-, proposto da

FATTO
La società -*-, società cooperativa Onlus (di seguito -*-) è una cooperativa sociale iscritta nel registro provinciale degli enti cooperativi di cui all'art. 12 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5.
In particolare, -*- è iscritta, ai sensi dell'art. 4 del D.P.G.R. 16 dicembre 2008, n. 11/L, nella Sezione I del registro, dedicata alle cooperative a mutualità prevalente, nelle categorie "cooperative di produzione e lavoro" (art. 4, comma 2, lett. g) e "cooperative sociali" (art. 4, comma 3, lett. n), sottocategoria "cooperative per lo svolgimento di attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate" (art. 4, comma 4, lett. b).
Con nota dell'8 novembre 2016 Confcooperative Bolzano, società cooperativa (di seguito Confcooperative), nella sua qualità di "autorità di revisione" (ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L.R. n. 5 del 2008), comunicava a -*- l'avvio di una revisione straordinaria, incaricando come revisore il dott.-*-(doc. 1 della Provincia).
Con nota trasmessa alla Provincia via PEC il 7 marzo 2017, Confcooperative inviava copia del verbale di revisione straordinaria contenente anche la diffida a -*- a eliminare le gravi irregolarità riscontrate (numero dei lavoratori svantaggiati inferiore a quello minimo previsto dalla legge negli esercizi 2014, 2015 e 2016) entro il termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016 (doc. 2 della Provincia).
L'Ufficio provinciale Sviluppo della cooperazione, con nota del 31 maggio 2017, invitava da un lato -*- a sanare le irregolarità riscontrate e, dall'altro, Confcooperative a eseguire il verbale di accertamento senza ulteriori indugi, essendo già spirato il termine fissato dalla stessa autorità di revisione (doc. 3 della Provincia).
In data 6 giugno 2017 l'Ufficio provinciale Sviluppo della cooperazione avviava il procedimento di cancellazione della cooperativa -*- dalla categoria g) "cooperative sociali" del registro delle cooperative, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.G.R. n. 5/L del 1992, per mancato inserimento lavorativo del necessario numero di soggetti svantaggiati per tre esercizi, concedendo termine a -*- per comunicare "quali e quanti inserimenti di soggetti svantaggiati siano stati effettuati nel corso del periodo sora indicato" (doc. 4 della Provincia).
Con nota trasmessa via PEC il 22 giugno 2017 -*- chiedeva all'Ufficio provinciale competente una proroga di 10 giorni per la presentazione della documentazione richiesta, proroga che veniva concessa dalla Provincia (doc.ti 5 e 6 della Provincia).
Con e-mail del 10 luglio 2017 l'Ufficio Sviluppo della cooperazione chiedeva all'Ufficio provinciale Osservazione mercato del lavoro un elenco contenente gli inserimenti lavorativi effettuati da -*- negli ultimi dodici mesi, elenco che veniva inviato, come richiesto, con e- mail dell'11 luglio 2017 (doc.ti 7 e 8 della Provincia).
-*- trasmetteva le proprie osservazioni all'Ufficio Sviluppo della cooperazione con nota inviata via PEC il 12 luglio 2017, allegando le copie dei contratti di lavoro e contestando il criterio di misurazione scelto dal revisore (percentuale relativa alle ore lavorate e/o al fatturato realizzato), in quanto confliggente con gli allegati criteri più favorevoli definiti nell'interpello del Ministero del Lavoro e della Politiche sociali n. 17/2015, che precisano che il calcolo della percentuale minima del 30% di lavoratori svantaggiati va fatto sulla "media annuale dei lavoratori in forza", non in base alle ore svolte dai lavoratori (doc. 9 della Provincia).
Con nota del 13 luglio 2017 l'Ufficio provinciale Sviluppo della cooperazione aderiva al metodo di calcolo dei soggetti svantaggiati di cui al citato interpello ministeriale e chiedeva a -*- di integrare la documentazione con l'invio di una tabella indicante la percentuale di soggetti svantaggiati rispetto ai c.d. normo-dotati, riferita agli esercizi 2014, 2015 e 2016 (doc. 10 della Provincia).
Con e-mail del 13 luglio 2017 l'Ufficio Sviluppo della cooperazione invitava il responsabile del servizio revisioni di Confcooperative a rettificare il calcolo delle percentuali dei lavoratori svantaggiati, utilizzando la corretta modalità di calcolo (doc. 11 della Provincia).
Con nota trasmessa via PEC il 7 agosto 2017 Confcooperative inviava alla Provincia il verbale di accertamento, dal quale risulta che per sei mesi nel 2014, 2105 e 2016 e per i primi quattro mesi del 2017 -*- ha inserito un numero di lavoratori svantaggiati inferiore al 30%, fatto non più sanabile (doc. 12 della Provincia).
Con l'impugnato decreto del direttore di Dipartimento n. -*-del -*-veniva disposta la cancellazione di -*- dalla categoria di "cooperative sociali", sottocategoria "cooperative per lo svolgimento di attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate", ferma restando l'iscrizione nella categoria "cooperative di produzione e lavoro" (doc. 13 della Provincia). Il decreto veniva trasmesso a -*- con nota dell'Ufficio competente del 22 agosto 2017 (doc. 14 della Provincia).
A fondamento del ricorso sono stati dedotti i seguenti motivi:
1. "Violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e ss. della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, e successive modifiche.
Violazione e falsa applicazione del regolamento attuativo della legge regionale del 9 luglio 2008, n. 5, e successive modifiche, approvato con Decreto del Presidente della Regione del 16 dicembre 2008, n. 11/L, e successive modifiche, con particolare riferimento all'art. 4, concernente la struttura del Registro.
Violazione e falsa applicazione del regolamento attuativo della legge regionale 22 ottobre 1988, n. 24, e successive modifiche, approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale dell'11 marzo 1992, n. 5/L, e successive modifiche, con particolare riferimento all'art. 4, comma 2.
Violazione dei principi in materia di giusto procedimento.
Omessa ed incompleta motivazione, eccesso di potere per omessa ed insufficiente istruttoria e per travisamento di fatti rilevanti ai fini della decisione.
Motivazione carente, perplessa e contraddittoria";
2. "Violazione e falsa applicazione della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, recante la 'Disciplina della vigilanza sugli enti cooperativi', con particolare riferimento agli artt. 18, 27, 28, 30 e 31.
Omessa ed incompleta motivazione, eccesso di potere per omessa ed insufficiente istruttoria e per travisamento di fatti rilevanti ai fini della decisione.
Motivazione carente, perplessa e contraddittoria".
La ricorrente, oltre all'annullamento degli atti impugnati, ha chiesto anche la condanna dell'Amministrazione provinciale al risarcimento dei danni occorrendi.
In via istruttoria, la ricorrente ha chiesto al giudice adito di ordinare all'Amministrazione l'esibizione di tutta la documentazione concernente gli atti impugnati.
Con decreto presidenziale n. -*-, pubblicato il -*-, è stata accolta l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente ex art. 56 c.p.a. ed è stata sospesa l'efficacia degli atti impugnati fino alla decisione sull'istanza cautelare.
Si è costituita in giudizio la Provincia autonoma di Bolzano, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per difetto di procura e per omessa notifica del ricorso alla controinteressata Confcooperative e, nel merito, il rigetto del ricorso, previa reiezione dell'istanza cautelare.
All'udienza in camera di consiglio del -*-, in relazione alla sollevata eccezione di irritualità della procura alle liti, la Presidente ha assegnato alla ricorrente termine di 20 giorni per la regolarizzazione della stessa, ai sensi dell'art. 182 c.p.c. e ha rinviato la discussione dell'istanza cautelare all'udienza in camera di consiglio del -*-.
In data 26 ottobre il procuratore della cooperativa ricorrente ha depositato in giudizio la procura alle liti rilasciata il 24 ottobre 2017, con indicazione espressa del legale rappresentante della stessa, signor -*-.
Con ordinanza n. -*-, pubblicata -*-, il Collegio ha accolto l'istanza cautelare, avendo ritenuto prevalente, nella comparazione degli interessi contrapposti, quello volto a garantire la continuità dei posti di lavoro delle persone svantaggiate inserite nel mondo del lavoro a cura della cooperativa ricorrente.
Nei termini di rito le parti hanno depositato memorie, a sostegno delle rispettive difese.
All'udienza pubblica del -*-il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Va esaminata, dapprima, l'eccezione di inammissibilità del ricorso sotto il profilo della nullità della procura alle liti rilasciata il 7 settembre 2017.
La difesa dell'Amministrazione eccepisce in particolare la nullità della procura rilevando che la delega sarebbe priva di ogni riferimento al soggetto delegante. Inoltre, la firma sarebbe illeggibile e sul timbro della cooperativa non vi sarebbe alcun riferimento alla funzione ricoperta dal soggetto che ha sottoscritto la procura e, quindi, non sarebbe possibile accertare l'effettiva sussistenza dei poteri rappresentativi in capo al delegante.
Osserva il Collegio che l'eccepita nullità è stata sanata nelle more del giudizio.
Invero, all'udienza in camera di consiglio del -*-, è stato assegnato alla ricorrente un termine perentorio per la regolarizzazione della procura, in applicazione dell'art. 182, comma 2, c.p.c., applicabile anche nel processo amministrativo ai sensi dell'art. 39 c.p.a. (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, Sez. IV, 5 aprile 2016, n.1331; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 29 settembre 2017, n. 1886; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 5 agosto 2016, n. 2098; T.A.R. Lombardia, Brescia Sez. I, 7 gennaio 2015, n. 1;T.A.R. Piemonte, sez. II, 19 dicembre 2014, n. 2052).
Nel rispetto del termine assegnatole, parte ricorrente ha depositato in giudizio una nuova procura speciale alle liti, rilasciata dal legale rappresentate nonché amministratore unico della cooperativa -*- signor -*- il 24 ottobre 2017, contenente tutti gli elementi necessari ai fini della verifica dei poteri rappresentativi del delegante e a individuare l'effettivo oggetto della procura.
2. L'eccezione di inammissibilità del ricorso, per mancata notifica dello stesso al controinteressato Confcooperative, è infondata.
Il Collegio è dell'avviso che l'autorità di revisione delle società cooperative (nel caso specifico Confcooperative), in quanto soggetto che ha dato avvio al procedimento di revisione straordinaria, possa rivestire una posizione qualificata solo allorquando subisca una lesione dei propri interessi, ipotesi che si verifica nel caso - diverso da quello in esame - in cui decida di archiviare il procedimento o rifiuti di intervenire.
Nell'ipotesi speculare, in cui l'autorità di revisione concluda per la sussistenza della condotta censurata, lo stesso soggetto segnalante non assume alcuna posizione qualificata che comporti l'obbligo di chiamata in giudizio quale controinteressato in senso tecnico, ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a., potendo semmai intervenire nel giudizio secondo le regole generali ma non potendosi considerare, quindi, come parte necessaria cui va notificato il ricorso a pena di inammissibilità.
3. Nel merito il ricorso, dopo un più approfondito esame della questione, proprio della sede del merito del giudizio rispetto al sommario esame della fase cautelare, è infondato.
Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente si duole che l'Amministrazione provinciale abbia omesso, nella fattispecie, "una pur larvata autonoma attività istruttoria", limitandosi a fare proprie le risultanze dell'attività svolta dall'autorità di revisione, soggetto esterno all'Ufficio Sviluppo delle cooperative, salvo poi smentire i criteri di calcolo impiegati in sede di revisione per il calcolo della percentuale dei lavoratori svantaggiati, invitare -*- a produrre entro un brevissimo termine ulteriore documentazione e, infine, ritornare "clamorosamente sui propri passi" e dare nuovamente credito alle risultanze del verbale di accertamento dell'autorità di revisione
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 18, 27, 28, 30 e 31 della legge regionale n. 5 del 2008.
In particolare, la ricorrente afferma che l'art. 18 della legge regionale n. 5 del 2008 consentirebbe all'Amministrazione provinciale di chiedere ulteriori dati agli enti cooperativi solo attraverso un "provvedimento generale", rivolto alla pluralità degli enti cooperativi, che andrebbe in ogni caso motivato, mentre la nota inviata esclusivamente a -*- il 13 luglio 2017 non rappresenterebbe un provvedimento a portata generale, né recherebbe alcuna motivazione.
Inoltre, ai sensi dell'art. 31 della citata legge regionale, i provvedimenti di variazione dell'iscrizione nel registro, dovrebbero seguire immediatamente le risultanze contenute nel verbale di revisione.
Nel caso di specie, nella comunicazione di avvio del procedimento l'Amministrzione provinciale farebbe riferimento al verbale di revisione del 7 marzo 2017, mentre il provvedimento impugnato richiama il solo verbale del 7 agosto 2017, che si riferirebbe però al solo al biennio di revisione 2017/2018.
Le censure - che si prestano a un esame congiunto - sono infondate.
Prima di entrare nel merito delle censure, si rende opportuna una breve premessa sulla differenza di ruoli e funzioni dei soggetti cui compete la vigilanza sulle società cooperative ai sensi della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5.
L'art. 2, comma 1, della citata legge prevede che "l'autorità di vigilanza è la struttura amministrativa della Provincia responsabile dell'esecuzione della presente legge…". L'Ufficio Sviluppo della cooperazione è in concreto la struttura amministrativa provinciale cui spetta la funzione di autorità di vigilanza.
L'art. 2, comma 2, stabilisce che: "L'autorità di revisione è l'organismo che ha il potere di vigilare sugli enti cooperativi mediante revisioni cooperative. Tale autorità è la Provincia o l'associazione di rappresentanza del movimento cooperativo riconosciuta ai sensi degli articoli 7 e seguenti…".
L'art. 21, comma 1, della stessa legge prevede che: "L'associazione di rappresentanza è l'autorità di revisione per gli enti cooperativi aderenti ad essa". Nel caso di specie è Concooperative a rivestire il ruolo di autorità di revisione.
L'autorità di revisione dispone la revisione ordinaria, condotta a scadenze periodiche (disciplinata dagli artt. 19 e 27) oppure straordinaria, quando lo ritiene opportuno, in caso di sospetto di gravi irregolarità commesse dall'ente cooperativo (cfr. artt. 19 e 28).
L'autorità di revisione incarica i soggetti revisori, da scegliersi tra coloro che siano in possesso di determinati requisiti (art. 24).
I risultati dell'attività di revisione sono riportati dal revisore incaricato in un apposito verbale di revisione (art. 30), che va trasmesso all'autorità di revisione per l'approvazione e il successivo inoltro all'ente cooperativo revisionato, contenente l'eventuale diffida a rimuovere le irregolarità riscontrate. "La struttura amministrativa o l'associazione di rappresentanza per gli enti ad essa aderenti rilasciano il certificato di revisione su richiesta dell'ente cooperativo, se dall'ultima revisione a cui è stato sottoposto tale ente non sono state accertate gravi irregolarità" (art. 30, comma 5).
L'art. 31 chiarisce bene i ruoli e le attribuzioni della struttura amministrativa (Ufficio Sviluppo della cooperazione) e dell'autorità di revisione (Confcooperative): "1. Sulla base delle risultanze delle verifiche contenute nel verbale di revisione la struttura amministrativa, d'ufficio o su proposta motivata dell'associazione di rappresentanza, può:
a) variare l'iscrizione nel registro;
b) adottare uno dei provvedimenti elencati nel Capo IV del Titolo IV.
2. L'associazione di rappresentanza, se accerta la commissione di gravi irregolarità da parte dell'ente revisionato, le segnala alla struttura amministrativa, proponendo i provvedimenti amministrativi ritenuti più opportuni e allegando almeno un estratto della corrispondente relazione di revisione.
3. Sono sempre da considerarsi gravi irregolarità ai sensi del comma 2:
a) l'inosservanza dello scopo mutualistico;
b) rilevanti o ripetute violazioni di norme legislative o statutarie;
c) una grave compromissione della situazione finanziaria o patrimoniale;
d) gravi irregolarità gestionali;
e) la presenza di una causa obbligatoria di scioglimento dell'ente cooperativo, senza che questo abbia preso gli opportuni provvedimenti.
4. La struttura amministrativa o l'associazione di rappresentanza per gli enti ad essa aderenti rilasciano il certificato di revisione su richiesta dell'ente cooperativo, se dall'ultima revisione a cui è stato sottoposto tale ente non sono state accertate gravi irregolarità".
Dall'insieme delle norme citate risulta che all'autorità di revisione compete disporre la revisione ordinaria e quella straordinaria (quest'ultima volta ad accertare eventuali gravi irregolarità commesse dall'ente cooperativo), mentre all'autorità di vigilanza compete l'adozione dei provvedimenti indicati nel citato art. 31, tra cui la variazione dell'iscrizione nel registro, tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate dall'autorità di revisione.
Così ricostruita la cornice normativa in cui si inquadra la controversia, il Collegio ritiene che l'Amministrazione provinciale abbia agito nel pieno rispetto della sopra citata normativa, senza che possa esserle rimproverato alcun difetto di istruttoria.
Invero, alla luce delle disposizioni richiamate è inequivocabile che la fase di accertamento delle eventuali gravi irregolarità spetta ex lege alla sola autorità di revisione (nel caso specifico a Confcooperative), mentre all'autorità di vigilanza (Ufficio provinciale Sviluppo della cooperazione) spetta il compito di adottare i provvedimenti amministrativi conseguenti (variazione dell'iscrizione nel registro e altri provvedimenti elencati nell'art. 34 della legge regionale n. 5 del 2008), "sulla base delle risultanze delle verifiche contenute nel verbale di revisione" (art. 31).
L'Amministrazione provinciale si è limitata a svolgere il proprio ruolo di autorità di vigilanza, cui spetta il controllo del rispetto della normativa in materia, richiamando l'autorità di revisione all'applicazione delle modalità di calcolo delle persone svantaggiate inserite nel mondo del lavoro, stabilite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali nell'interpello n. 17/2015, come peraltro suggerito dalla stessa -*-.
E infatti, l'Ufficio provinciale Sviluppo della cooperazione, con nota del 13 luglio 2017, ha invitato il responsabile del servizio revisione di Confcooperative, dott. Gianluca Borghetti, a rettificare le modalità di calcolo prima della definitiva stesura del verbale di accertamento (cfr. doc. 11 della Provincia).
Vero è che anche applicando la corretta modalità di calcolo del numero delle persone svantaggiate inserite dalla cooperativa ricorrente nel mondo del lavoro, come confermato dal verbale di accertamento sottoscritto dallo stesso dott. Gianluca Borghetti, è risultato che "per 6 mesi nel 2014, tutto il 2015 e 2016 e i primi quattro mesi del 2017 la Cooperativa ha inserito lavoratori svantaggiati in misura inferiore al 30% rispetto a quanto previsto dalla normativa" (cfr. doc. 12 della Provincia).
Va ricordato che, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge regionale 22 ottobre 1988, n. 24, nelle cooperative sociali che svolgono attività finalizzata all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, queste ultime "devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa".
Rileva il Collegio che il verbale di accertamento redatto all'esito della revisione straordinaria e le gravi irregolarità ivi richiamate devono considerarsi ex se sufficienti ai fini della legittima adozione da parte dell'autorità di vigilanza del provvedimento di variazione dell'iscrizione nel registro della cooperativa ricorrente, a prescindere dalla omessa trasmissione da parte di -*- della documentazione richiesta dall'Ufficio provinciale competente.
Peraltro, va osservato che -*- non ha mai contestato il fatto di avere inserito nel mondo del lavoro, nei periodi di cui sopra, un numero di persone svantaggiate inferiore rispetto a quello prescritto, limitandosi a contestare la modalità di calcolo di detta percentuale. E sul punto l'Amministrazione provinciale ha dato precise indicazioni all'autorità di revisione, senza però che l'applicazione del nuovo modo di calcolo abbia portato a conclusioni diverse: è stato infatti accertato definitivamente il mancato rispetto della percentuale minima del 30% di lavoratori svantaggiati rispetto a quelli c.d. normo-dotati. E la violazione del numero minimo di lavoratori svantaggiati inseriti nel mondo del lavoro si è protratta per 34 mesi.
Né può assumere alcuna rilevanza la circostanza, rilevata nel verbale di accertamento, secondo cui nel "mese di maggio 2017 -*- ha rispristinato la percentuale del 30%".
Invero, il Regolamento di esecuzione della legge regionale n. 24 del 1988 (approvato con D.P.G.R. 11 marzo 1992, n. 5/L), all'art. 4, comma 2, prevede che, qualora il numero dei lavoratori svantaggiati "dovesse scendere al di sotto del minimo previsto dallo stesso articolo 3, comma 4, della legge regionale medesima, la cooperativa deve reintegrarlo nel termine massimo di sei mesi. La mancata reintegrazione nel termine di sei mesi del numero dei lavoratori, comporta la cancellazione della cooperativa dalla categoria g) 'cooperative sociali' del registro delle cooperative".
Dunque, una volta accertato il mancato rispetto della percentuale minima del 30% di lavoratori svantaggiati per un periodo eccedente i sei mesi, l'Amministrazione provinciale è tenuta a disporre la cancellazione dalla categoria "cooperative sociali" del registro.
Non coglie nel segno neppure la censura riferita all'asserito obbligo da parte dell'Amministrazione di chiedere ulteriori dati alle cooperative solo attraverso "provvedimenti generali", rivolti alla pluralità degli enti cooperativi.
L'art. 18, comma 4 della legge regionale n. 5 del 2008 stabilisce che: "La Provincia può imporre agli enti cooperativi la comunicazione di ulteriori dati alla struttura amministrativa per consentire a questa un'adeguata vigilanza o per fini statistici". Dal semplice utilizzo del termine "enti cooperativi" al plurale non può certo dedursi, in assenza di ogni altra indicazione, un divieto per l'Amministrazione di rivolgersi a una singola cooperativa.
Infine, rileva il Collegio che il riferimento all'anno 2017, contenuto nel verbale di accertamento, non può significare, come assume la ricorrente, che la revisione debba considerarsi riferita solo a tale periodo, posto che, da un lato, nello stesso verbale si fa espressamente riferimento alla circostanza che "per 6 mesi nel 2014, tutto il 2015 e 2016 e i primi quattro mesi del 2017 la Cooperativa ha inserito lavoratori svantaggiati in misura inferiore al 30% rispetto a quanto previsto dalla normativa" (cfr. doc. 12 della Provincia) e, dall'altro lato, -*- era stata messa a conoscenza dalla stessa Amministrazione provinciale della circostanza che la revisione straordinaria riguardava anche gli anni 2014, 2015 e 2016 (cfr. doc. 2 della Provincia), garantendo così il pieno contraddittorio con -*- al riguardo.
4. Va infine respinta la domanda di risarcimento dei danni, legata agli effetti degli atti impugnati, posto che tali atti sono stati giudicati legittimi e, quindi, inidonei a integrare una fattispecie di danno illecito.
Per tutte le esposte considerazioni il ricorso è infondato e va perciò respinto con tutte le sue domande.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura stabilita dal seguente dispositivo.

P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione autonoma di Bolzano definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la ricorrente a rifondere alla Provincia autonoma di Bolzano le spese di lite, che liquida in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), oltre IVA, CPA e altri oneri accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare -*-, società cooperativa Onlus e -*-.
Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno -*-con l'intervento dei magistrati:
Edith Engl, Presidente
Terenzio Del Gaudio, Consigliere
Margit Falk Ebner, Consigliere
Lorenza Pantozzi Lerjefors, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Lorenza Pantozzi Lerjefors Edith Engl


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