Contratto di mutuo con deposito cauzionale inidoneo a supportare l'esecuzione forzata
Pubblicato il 18/06/18 00:00 [Doc.4838]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massime a cura degli Avv.ti Dario Nardone ed Emanuele Argento del Foro di Pescara

Contratto di mutuo - costituzione in deposito cauzionale presso la banca - erogazione effettiva solo al verificarsi di condizioni future ed eventuali - efficacia di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. - Esclusione - Sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo in caso di fumus delle contestazioni nel merito, supportate da CTP, dalle quali si desuma assenza di morosità al momento del precetto - Sussistenza del periculum per la pendenza dell'esecuzione

Qualora dal contratto emerga che la somma mutuata, mentre in una parte del documento viene dichiarata come erogata e quietanzata, in altra, invece, viene indicata come ancora vincolata e giacente presso la banca, deve concludersi che difetti la traditio della disponibilità almeno giuridica della res poiché il mutuante, accantonando le somme presso sé medesimo, non ha creato un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario sì da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio di quest'ultimo, né ha inserito nel medesimo contratto specifiche pattuizioni consistenti nell'incarico che il mutuatario conferisce al mutuante di impiegare la somma mutuata per soddisfare un interesse del primo.


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