Effetti della procedura di insolvenza sui procedimenti pendenti relativi a un bene o a un diritto del quale il debitore è spossessato
Pubblicato il 21/06/18 00:00 [Doc.4839]
di Redazione IL CASO.it
Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Procedura di insolvenza - Regolamento (CE) n. 1346/2000 - Articolo 15 - Effetti della procedura di insolvenza sui procedimenti pendenti relativi a un bene o a un diritto del quale il debitore è spossessato - Nozione di "procedimento pendente" - Procedimento di merito concernente il riconoscimento dell'esistenza di un credito
L'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza, dev'essere interpretato nel senso che esso si applica a un procedimento, pendente dinanzi a un giudice di uno Stato membro, avente ad oggetto la condanna di un debitore al pagamento di una somma di denaro, dovuta in base a un contratto di prestazione di servizi, nonché la condanna a un risarcimento pecuniario per inadempimento dello stesso obbligo contrattuale, nel caso in cui tale debitore sia stato dichiarato insolvente in una procedura di insolvenza avviata in un altro Stato membro e tale dichiarazione di insolvenza riguardi tutto il patrimonio del debitore.
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