Sul danno catastrofale e sul danno da morte
Pubblicato il 20/06/18 00:00 [Doc.4849]
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Cass. Civ., sez. III civ., sentenza 10 maggio 2018 n. 11250 (Pres. Spirito rel. Armano)

MORTE DELLA VITTIMA - A POCHE ORE DI DISTANZA DAL SINISTRO - DANNO CATASTROFALE - RISARCIBILITÀ - CHIARIMENTI

In caso di morte della vittima a poche ore di distanza dal verificarsi di un sinistro stradale (nella specie, sei o sette ore), il risarcimento del c.d. danno "catastrofale" - ossia del danno conseguente alla sofferenza patita dalla persona che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita - può essere riconosciuto agli eredi, a titolo di danno morale, solo a condizione che sia entrato a far parte del patrimonio della vittima al momento della morte. Pertanto, in assenza di prova della sussistenza di uno stato di coscienza della persona nel breve intervallo tra il sinistro e la morte, la lesione del diritto alla vita non è suscettibile di risarcimento, neppure sotto il profilo del danno biologico, a favore del soggetto che è morto, essendo inconcepibile l'acquisizione in capo a lui di un diritto che deriva dal fatto stesso della morte; e, d'altra parte, in considerazione della natura non sanzionatoria, ma solo riparatoria o consolatoria del risarcimento del danno civile, ai congiunti spetta in questo caso il solo risarcimento conseguente alla lesione della possibilità di godere del rapporto parentale con la persona defunta,; in materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché', ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità "iure hereditatis" di tale pregiudizio, in ragione - nel primo caso - dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero - nel secondo - della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo


FATTI DEL PROCESSO
In un incidente stradale fra una autovettura di proprieta' di (*), assicurata con la (*), ed una autovettura condotta di (*), decedeva (*), trasportato sull'autovettura condotta da quest'ultima.
Gli eredi di (*) hanno citato in giudizio (*) e la (*) per ottenere il risarcimento del danno.
Nel corso del giudizio la (*) ha pagato al padre ed alla madre della vittima la somma di Euro 80.000,00 ciascuno, ed Euro 24.000 per ciascuna delle sorelle.
Il Tribunale di Milano, attribuendo alla vittima una responsabilita' nell'incidente nella misura del 20% per aver accettato il rischio di salire su un'auto condotta da persona in stato di manifesta ebbrezza alcolica, ha accolto parzialmente la domanda in favore dei genitori e, considerate le somme gia' versate dall'assicurazione, ha condannato i convenuti a pagare ai gemitori la somma di Euro 120.000 ciascuno, rigettando le domande proposte dalle sorelle.
La Corte d'appello di Milano, con sentenza depositata il 16 marzo 2015, ha confermato la decisione di primo grado.
Avverso questa decisione propongono ricorso gli eredi (*), come indicati nella intestazione della sentenza, anche in qualita' di eredi di (*), padre della vittima, nel frattempo deceduto e presentano successiva memoria.
Resistono con controricorso (*) e la (*), gia' (*).

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso si denunzia violazione degli articoli 1227 e 2056 c.c. e articolo 115 c.p.c., ex articolo 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte territoriale ritenuto la sussistenza di una responsabilita' nella misura del 20% in capo alla vittima, per aver accettato il rischio di salire su un'auto condotta da persona in stato di manifesta ebbrezza.
2. Il motivo e' inammissibile.
La Corte di d'appello, condividendo la motivazione del giudice di primo grado, ha affermato che lo stato di ebbrezza alcolica nel quale versava la (*) doveva ragionevolmente ritenersi conosciuto da (*) che, nondimeno, aveva accettato di farsi trasportare in un mezzo condotto da persona che nella circostanza era inibita la conduzione di qualsiasi veicolo e con la quale aveva verosimilmente trascorso la serata a cena. Dagli esami di laboratorio acquisiti si apprendeva che la (*) aveva un tasso di alcolemia pari a 0,80, percentuale caratterizzata da perdita di equilibrio, comportamento manifestamente alterato, diminuita capacita' di giudizio.
Accettare di essere trasportato da un conducente che non e' in condizioni psicofisiche per condurre in sicurezza un veicolo significa accettare il maggior rischio che a quella condizione necessariamente si accompagna.
Il trasportato quindi avrebbe dovuto evitare di mettersi in una posizione di sovraesposizione al pericolo, le cui conseguenze dannose non puo' quindi imputare al solo conducente, ma anche alla propria pericolosa scelta di affidarsi a chi e' in condizioni psicofisiche alterate.
3. I ricorrenti solo formalmente denunziando un vizio di violazione di legge, ma nella sostanza la censura attinge l'accertamento in fatto della Corte d'appello sulla esistenza e riconoscibilita' dello stato di ebbrezza della guidatrice e sull'apporto causale della scelta della vittima di farsi trasportare su una vettura guidata da una persona in evidente stato di ebrezza alla causazione del danno.
Infatti i ricorrenti denunziano la mancanza di prova che potesse far presumere l'esternazione di uno stato di alterazione da parte della (*); che la conducente del veicolo palesasse sintomi di intossicazione alcolica e che tale prospettata condizione fosse conosciuta o conoscibile dalla vittima; che non risultava che il lieve stato di ebbrezza della conducente del veicolo sia stato reso palese, cosi' come non risultava che abbia determinato il sinistro mortale, il quale era avvenuto solo ed esclusivamente in ragione della eccessiva velocita' cui procedeva il veicolo condotto dal (*).
4. In conclusione i ricorrenti lamentano che in assenza di prova circa la sussistenza di una situazione di rischio percepibile dalla vittima,il giudice di merito non avrebbe dovuto applicare l'articolo 1227 c.c..
La censura e' inammissibile in cassazione alla luce dell'articolo 360 c.p.c., n. 5, nella nuova formulazione.
La rivalutazione delle risultanze probatorie per giungere ad un accertamento del fatto diverso da quello motivatamente fatto proprio dai giudici di merito era inammissibile nella vigenza della precedente formulazione dell'articolo 360 c.p.c., n. 5, ed ancor piu' oggi, nella vigenza del nuovo articolo 360 c.p.c., n. 5.
L'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell'articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisivita'", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per se', il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorche' la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.
La riformulazione dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'articolo 12 preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimita' sulla motivazione. Pertanto, e' denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in se', purche' il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014.
5. Nella specie la censura e' palesemente volta ad una richiesta di una inammissibile rivalutazione delle prove e lamenta l'erronea applicazione dell'articolo 1227 e dell'articolo 115 c.p.c., solo perche' in fatto non esistevano le condizioni per l'applicazione di dette norme.
6. Con il secondo motivo si censura violazione degli articoli 2043 e 2059 c.c., articolo 185 c.p., nonche' articoli 2, 3, 13, 22, 27 e 32 Cost., per aver escluso la di risarcibilita' dei danni non patrimoniali iure hereditatis in favore dei ricorrenti in quanto la vittima sopravvisse all'incidente in condizioni di totale incoscienza sino al decesso.
7. Il Motivo e' infondato.
La Corte di merito ha accertato che la vittima e' caduta in uno stato di corna dopo l'incidente ed e' rimasta incosciente nelle poche ore prima del decesso. Di conseguenza ha rigettato la domanda di risarcimento iure hereditario sia del danno biologico, poiche' la vittima sopravvisse in condizioni di totale incoscienza, sia del danno morale, in quanto a causa della mancanza di luce dice lucidita' durante l'agonia mancava la consapevolezza della fine ormai immediata.
8. La Corte di merito si e' attenuta alla costante giurisprudenza di legiitimita' che ha affermato che in caso di morte della vittima a poche ore di distanza dal verificarsi di un sinistro stradale (nella specie, sei o sette ore), il risarcimento del c.d. danno "catastrofale" - ossia del danno conseguente alla sofferenza patita dalla persona che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita - puo' essere riconosciuto agli eredi, a titolo di danno morale, solo a condizione che sia entrato a far parte del patrimonio della vittima al momento della morte. Pertanto, in assenza di prova della sussistenza di uno stato di coscienza della persona nel breve intervallo tra il sinistro e la morte, la lesione del diritto alla vita non e' suscettibile di risarcimento, neppure sotto il profilo del danno biologico, a favore del soggetto che e' morto, essendo inconcepibile l'acquisizione in capo a lui di un diritto che deriva dal fatto stesso della morte; e, d'altra parte, in considerazione della natura non sanzionatoria, ma solo riparatoria o consolatoria del risarcimento del danno civile, ai congiunti spetta in questo caso il solo risarcimento conseguente alla lesione della possibilita' di godere del rapporto parentale con la persona defunta, 12408/2011; in materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente e' costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicche', ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilita' "iure hereditatis" di tale pregiudizio, in ragione - nel primo caso - dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero - nel secondo - della mancanza di utilita' di uno spazio di vita brevissimo Sez. U, Sentenza n. 15350 del 22/07/2015.
9. Con il terzo motivo si censura violazione ex articolo 360 c.p.c., n. 3, articoli 1226, 2056 e 2059 c.c., L. n. 497 del 1999, articolo 112 c.p.c. e dell'articolo 1 delle cd tre leggi.
I ricorrenti censurano la Corte di merito per aver liquidato il danno non patrimoniale iure proprio secondo le tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, anziche' secondo la legge per la corresponsione degli indennizzi relativi all'incidente della funivia del Cermis del 3-21998 a Cavalese.
10. Il motivo e' infondato.
La Corte d'appello ha liquidato il danno secondo le tabelle in uso nel distretto di Milano, il cui valore e' stato riconosciuto su tutto il territorio nazionale. La domanda di applicazione della legge del Cermis era superata dalla sentenza della Cassazione numero 12408/2011 che ha individuato la valenza nazionale del criterio contenuto per la liquidazione del danno dalle tabelle milanesi.
Sostengono i ricorrenti che i giudici di merito hanno violato la legge attribuendo maggior valore ad una tabella di liquidazione del danno non patrimoniale concordata tra operatori del diritto rispetta un provvedimento legislativo che benche' emanato in relazione a un grave sinistro catastrofico presenta indubbiamente la medesima utilita' pratica.
Invece i giudici di merito correttamente hanno applicato per la risarcimento del danno non patrimoniale deve proprio le tabelle in uso presso il tribunale di Milano secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte che ha ritenuto ritenuto nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'articolo 1226 c.c., deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformita' di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equita' che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perche' esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformita' di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso gia' ampiamente diffuso sul territorio nazionale e al quale la S.C., in applicazione dell'articolo 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformita' della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli articoli 1226 e 2056 c.c., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono. L'applicazione di diverse tabelle, ancorche' comportante liquidazione di entita' inferiore a quella che sarebbe risultata sulla base dell'applicazione delle tabelle di Milano, puo' essere fatta valere, in sede di legittimita', come vizio di violazione di legge, solo in quanto la questione sia stata gia' posta nel giudizio di merito. sentenza della Cassazione numero 12408/2011.
Del resto i ricorrenti non indicano neanche quali elementi non siano stati considerati,ai fini della personalizzazione del danno,dal giudice di merito e che avrebbero potuto comportare una risarcimento del danno piu' aderente alla liquidazione contenuta nella legge del Cermis.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 7.000,00,oltre Euro 200,00 per esborsi,oltre accessori e spese generali come per legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da' atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.


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