Responsabilità civile magistrati e criteri di determinazione della competenza territoriale
Pubblicato il 22/06/18 00:00 [Doc.4868]
di Redazione IL CASO.it


Responsabilità civile magistrati - Competenza territoriale

Nei giudizi di responsabilità civile promossi contro lo Stato, ai sensi della legge 17 aprile 1988, n. 117, per il risarcimento dei danni conseguenti a comportamenti, atti o provvedimenti posti in essere da magistrati con dolo o colpa grave nell'esercizio dello loro funzioni, quando più giudici, di merito e di legittimità, cooperino a fatti dolosi o colposi anche diversi nell'ambito della stessa vicenda giudiziaria, la causa è necessariamente unitaria e la competenza per territorio deve essere attribuita per tutti in base al criterio di cui all'art. 11 cod. proc. pen., richiamato dall'art. 4, comma 1, della legge n. 117 del 1988; qualora, invece, tale giudizio abbia ad oggetto solo i comportamenti, atti o provvedimenti dei magistrati della Corte di cassazione, non applicandosi in tal caso lo spostamento di competenza previsto dal citato art. 11 cod. proc. pen., la competenza per territorio è attribuita secondo la regola del forum commissi delicti, sicché spetta in ogni caso al Tribunale di Roma, ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ., quale foro del luogo in cui è sorta l'obbligazione.


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