Sulla tempestività della notifica a mezzo PEC effettuata dopo le ore 21:00 del giorno di scadenza del termine - di Valentina Ferrari
Pubblicato il 22/06/18 11:26 [Doc.4875]
di ProcessoCivileTelematico.it


Adita per pronunciarsi in ordine all'annosa questione circa la tempestività o meno delle notificazioni effettuate a mezzo PEC oltre le ore 21:00 del giorno di scadenza del termine processuale normativamente sancito, la Sezione Sesta Civile della Suprema Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 7079 dell'11 gennaio 2018, pubblicata in data 21 marzo 2018, uniformandosi a precedenti giurisprudenziali della medesima Corte, ha nuovamente affermato il principio di diritto in forza del quale: "Ai sensi dell'art. 16-septies del dl 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, qualora la notifica con modalità telematiche venga richiesta, con rilascio della ricevuta di accettazione, dopo le ore 21:00, si perfeziona alle ore 7:00 del giorno successivo. È pertanto inammissibile, poiché non tempestivo, il ricorso per cassazione la cui notificazione sia stata richiesta, con rilascio della ricevuta di accettazione dopo le ore 21:00 del giorno di scadenza del termine per l'impugnazione". (Cass., sez. VI, 29 dicembre 2017, n. 31207, n. 31208, n. 31209; Cass., sez. VI, 22 dicembre 2017, n. 30766; Cass., sez. III, 21 settembre 2017, n. 21915).

L'articolo si pone l'obiettivo di analizzare nel dettaglio il contenuto della recente pronuncia Corte di Cassazione, mettendo in evidenza il contrasto avente ad oggetto la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 septies del D.L. 179/2012, conv. in L. 221/2012, nella parte in cui prevede l'applicabilità dell'art. 147 c.p.c. alle notificazioni eseguite con modalità telematiche; questione attualmente al vaglio della Corte Costituzionale.

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