Crisi da sovraindebitamento: efficacia obbligatoria e vincolante dell'Accordo omologato ex lege 3/2012
Pubblicato il 22/06/18 12:58 [Doc.4876]
di Astorre Mancini, Avvocato del Foro di Rimini, Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Fallimentare all'Università degli Studi di Milano - Bicocca


Tribunale di Rimini 23 maggio 2018 - est. dr. Perri

Crisi da Sovraindebitamento - Accordo omologato ex artt. 8 e 12 l. 3/2012 - Efficacia obbligatoria verso tutti i creditori concorsuali - Sussistenza

L'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento che abbia ottenuto l'adesione dei crediti nella percentuale prevista dalla legge, spiega efficacia obbligatoria e vincolante verso tutti i creditori concorsuali anteriori, e dunque anche nei confronti del creditore rimasto silente. Va dunque sospesa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ottenuto da detto creditore per l'intero ammontare del credito nelle more del termine di adempimento dell'accordo.


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