Fallimento: effetti dell'ammissione al passivo e della sua esecutività nel caso di forme atipiche di cessione del credito.
Pubblicato il 27/06/18 00:00 [Doc.4880]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massime a cura dell'Avv. Francesco Agostinelli del foro di Livorno

Corte d'Appello di Firenze I^ Sez. Civile - Sentenza n. 1300/2018 pubbl. il 11/06/2018

Cessione del credito, fallimento del cedente, ammissione al passivo del cessionario per il credito ceduto, dichiarazione di esecutività dello stato passivo, possibilità di escutere successivamente il debitore ceduto, esclusione.

In caso di cessione di un credito nella quale sia previsto che il cessionario possa discrezionalmente agire, alla scadenza del pagamento, sia verso il debitore ceduto sia verso l'originario creditore cedente (senza quindi necessariamente dover prima escutere il ceduto), in caso di successivo fallimento del cedente, l'avvenuta ammissione al passivo del cessionario per il relativo credito e la dichiarazione di esecutività dello stato passivo impediscono al cessionario medesimo di escutere successivamente il ceduto in quanto, altrimenti, si avrebbe una duplicazione della medesima pretesa creditoria.


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