Leasing traslativo, effetti della risoluzione
Pubblicato il 19/06/18 00:00 [Doc.4881]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massima a cura dell'Avv. Enrico de Crescenzo

Leasing Traslativo - CASSAZIONE - ORDINANZA NR. 15202/2018

Effetti della risoluzione - Irripetibilità canoni versati al concedente - clausola penale - 1526 c. c.

Nel caso di leasing traslativo, quando le parti hanno regolato gli effetti della risoluzione anticipata del contratto prevedendo la detrazione, dalle somme dovute dall'utilizzatore, dell'importo ricavato dalla futura vendita del bene restituito, tale clausola è da ritenersi:
- conforme alla "ratio" dell'art. 1526 c.c.;
- inquadrabile nell'ambito della clausola penale ammessa dall'art. 1526, co. II c.c. per quanto attiene la ritenzione delle somme già versate dall'utilizzatore.


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