Domanda riconvenzionale del datore di lavoro e determinazione del foro competente
Pubblicato il 26/06/18 08:13 [Doc.4888]
di Redazione IL CASO.it


Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Regolamento (CE) n. 44/2001 - Competenza in materia di contratti individuali di lavoro - Articolo 20, paragrafo 2 - Datore di lavoro convenuto dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui è domiciliato - Domanda riconvenzionale del datore di lavoro - Determinazione del foro competente

L'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella oggetto del procedimento principale, esso conferisce al datore di lavoro il diritto di presentare, dinanzi al giudice regolarmente investito della domanda principale presentata da un lavoratore, una domanda riconvenzionale fondata su un contratto di cessione di credito, concluso tra il datore di lavoro e il titolare originario del credito, in data successiva alla proposizione di tale domanda principale.


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