Inammissibile l'appello rinotificato a indirizzo PEC diverso da quello indicato nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici
Pubblicato il 28/06/18 00:00 [Doc.4892]
di Redazione IL CASO.it


Appello civile - Rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo - Mediante PEC - A indirizzo diverso da quello risultante dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici - Inammissibilità dell'appello - Sussiste

È inammissibile l'appello notificato ex art.291 c.p.c. ad un indirizzo di posta elettronica diverso da quello risultante dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici, essendo l'esatto indirizzo del destinatario agevolmente individuabile con un minimo di diligenza, mediante la semplice consultazione di etto registro.


Cass. civ., sez. VI-1, 16 maggio 2018, n. 11937.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio - Presidente -
Dott. VALITUTTI Antonio - rel. Consigliere -
Dott. DI MARZIO Mauro - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro - Consigliere -
Dott. NAZZICONE Loredana - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Rilevato che:
D.A. ha proposto ricorso per cassazione - affidato ad un unico motivo, illustrato con memoria ex art. 380 bis c.p.c. - avverso la sentenza della Corte d'appello di Campobasso n. 329 del 2017, depositata il 7 settembre 2017, con la quale è stato dichiarato inammissibile l'appello proposto dal medesimo avverso la decisione in data 8 aprile 2016, di rigetto della domanda di protezione internazionale nelle sue diverse forme;
il Ministero dell'Interno ha replicato con controricorso;
Considerato che:
con l'unico motivo di ricorso - denunciando la violazione dell'art. 11 della L. n. 53 del 1994, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 - il ricorrente lamenta che la Corte d'appello abbia erroneamente ritenuto inammissibile il gravame, non considerando valida la rinnovazione della notifica dell'atto di appello effettuata, ai sensi dell'art. 291 c.p.c., all'Avvocatura dello Stato di Campobasso ad un indirizzo di posta elettronica diverso da quello risultante dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici;
Ritenuto che:
secondo il prevalente indirizzo di questa Corte, in tema di impugnazione, la mancata o non tempestiva rinnovazione della notificazione, disposta a norma dell'art. 291 c.p.c. per un vizio che ne comporti la nullità, determina l'inammissibilità del gravame, salvo che, prima che questa sia dichiarata, il ricorrente non provveda ad altra valida notifica, restando in ogni caso esclusa la possibilità di assegnazione di un ulteriore termine per il medesimo adempimento, stante la perentorietà di quello già concesso (Cass., 05/08/2004, n. 15062; Cass., 01/07/2005, n. 14042; Cass., 12/01/2007, n. 436);
Rilevato che:
nel caso di specie, il D. - come accertato in fatto dal giudice di seconde cure - non ha provveduto ad una valida rinotifica dell'atto di appello, sebbene la Corte avesse assegnato al medesimo un termine ex art. 291 c.p.c., avendo l'appellante notificato l'atto ad un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello risultante dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici;
neppure potrebbe ritenersi esclusa, peraltro, l'inammissibilità del gravame, tenendo conto dell'affermazione giurisprudenziale secondo cui è possibile l'assegnazione di un ulteriore termine per l'adempimento, in deroga al principio generale di improrogabilità dei termini perentori, enunciato dall'art. 153 c.p.c., quante volte, avendo la parte tempestivamente espletato l'incombente posto a suo carico, l'esito negativo del procedimento notificatorio sia dipeso da un fatto che essa non era in condizione di conoscere ed in concreto sottratto ai suoi poteri (Cass., 20/01/2006, n. 1180);
invero, nel caso concreto, è del tutto evidente - come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale - che l'esatto indirizzo p.e.c. dell'Avvocatura dello Stato era agevolmente individuabile, con un minimo di diligenza da parte del D., mediante la semplice consultazione di detto registro;
Ritenuto che:
alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso debba essere rigettato con condanna del ricorrente alle spese del presente giudizio;
essendo stata la parte ammessa al gratuito patrocinio non si applichi il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente, in favore del controricorrente, alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 10 aprile 2018.
Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2018.


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