Liquidazione del compenso del curatore e principio del contraddittorio
Pubblicato il 05/07/18 00:00 [Doc.4920]
di Redazione IL CASO.it


Fallimento - Liquidazione del compenso del curatore - Avvicendamento di più curatori nella carica - Principio del contraddittorio - Necessità di consentire al precedente curatore di replicare alle osservazioni contenute nella relazione presentata dall'ultimo curatore

In tema di liquidazione del compenso spettante al curatore del fallimento e di suddivisione della somma tra i soggetti succedutisi nella funzione, nel rispetto del principio del contraddittorio è necessaria la partecipazione al procedimento camerale di tutti coloro che hanno ricoperto l'incarico. Pertanto, nel caso in cui due o più curatori si siano avvicendati, occorre che, qualora dall'esame della memoria depositata dall'ultimo emergano elementi suscettibili di incidere negativamente sulla determinazione del compenso del precedente curatore, a quest'ultimo sia consentito il deposito di un'ulteriore memoria di replica.


Cass. civ. Sez. I, 6 giugno 2018, n. 14631

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda - Presidente -
Dott. IOFRIDA Giulia - Consigliere -
Dott. FALABELLA Massimo - Consigliere -
Dott. CAMPESE Eduardo - Consigliere -
Dott. CENICCOLA Aldo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Rilevato che:
con decreto del 5.11.2012 il Tribunale di Benevento, sulla richiesta di liquidazione dei compensi avanzate dai curatori che nel tempo si erano succeduti nella gestione del Fallimento di G.P., liquidava, tenuto conto dell'ammontare delle attività realizzate, del passivo fallimentare, dell'opera prestata da ciascuno, della difficoltà, laboriosità e durata dell'incarico, in favore della d.ssa Ca.Lu. la somma di Euro 8.500, in favore del dott. C.V. la somma di Euro 1500 ed in favore dell'avv. S.M. e del dr. Z.M. la somma complessiva di Euro 1500, il tutto oltre accessori e spese in favore di ciascuno;
avverso tale decreto il dott. C.V. propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. Resistono l'avv. S.M. ed il dr. Z.M. in proprio e quali curatori del fallimento Giordano Pietro, mediante controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che:
1) con il primo motivo il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 39, in relazione all'art. 102 c.p.c., agli artt. 111 e 24 Cost., agli artt. 737 c.p.c. e ss. ed al D.M. n. 30 del 2012, artt. 1 e 2 (ex art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè la nullità del procedimento e del provvedimento impugnato (art. 360 c.p.c., n. 4), in quanto nel corso del procedimento L. Fall., ex art. 39. il Tribunale avrebbe omesso di assicurare il contraddittorio tra i curatori succedutisi nel tempo; in particolare, lamenta che non gli sia stato reso noto nè il contenuto delle istanze di liquidazione dei compensi degli altri curatori nè il contenuto dei chiarimenti depositati dall'avv. S. e dal dr. Z. sulla sua richiesta di liquidazione e su quella depositata dalla d.ssa Ca., e che gli sia stato perciò impedito di esporre al riguardo eventuali controdeduzioni;
2) con il secondo motivo lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5) avendo il Tribunale omesso di considerare, ai fini del calcolo dell'attivo al quale rapportare il compenso, due rilevanti poste, quali il ricavato dalla vendita coattiva di un immobile intervenuta nella procedura esecutiva, già in atto alla data del fallimento, promossa dalla creditrice fondiaria Banca di Roma, ed il valore di un terreno (in comproprietà tra il fallito e la moglie) acquisito alla procedura fallimentare e valutato per l'intero in Euro 42.000;
3) con il terzo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 39 e del D.M. n. 30 del 2012, art. 1 (in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3) in quanto il Tribunale, trascurando l'esistenza ed il valore dei cespiti sopra indicati, non avrebbe calcolato il compenso spettante ai curatori tenendo conto dell'effettivo attivo realizzato;
4) con il quarto motivo lamenta la violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 39, anche in relazione al D.M. n. 30 del 2012, artt. 1 e 2 (art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè la motivazione apparente e la nullità del provvedimento impugnato, avendo il Tribunale violato ogni criterio di proporzionalità nella suddivisione delle somme spettanti ai curatori e trascurato ogni riferimento ai periodi di effettivo svolgimento delle rispettive funzioni ed alle attività liquidatorie da ciascuno specificamente svolte;
5) il primo motivo è fondato;
secondo quanto già condivisibilmente statuito da questa Corte "la previsione della complessiva determinazione del compenso al curatore e del successivo riparto tra i due curatori, succedutisi nella funzione, comporta, stante l'unitarietà della situazione sostanziale, la necessità della partecipazione al procedimento camerale di cui alla L. Fall., art. 39 di ambedue i soggetti che hanno rivestito tale qualità, al fine di individuare la frazione spettante a ciascuno, nel rispetto del principio del contraddittorio" (Cass. n. 13551 del 2012);
il richiamo alla necessità del rispetto del principio del contraddittorio è presente anche in Cass. n. 25532 del 2016, secondo cui "la complessiva determinazione del compenso spettante al curatore del fallimento ed il suo successivo riparto tra i soggetti succedutisi nella funzione necessita, stante l'unitarietà della situazione sostanziale, della partecipazione al procedimento camerale di tutti coloro che hanno rivestito tale qualità, al fine di individuare la frazione spettante a ciascuno nel rispetto del principio del contraddittorio" ed in Cass. n. 8404 del 2016 (sia pure, in quest'ultima, con il riferimento "alle forme più idonee individuate dal collegio");
affinchè tale principio possa considerarsi realmente ed efficacemente rispettato, tuttavia, con riferimento al caso in cui due (o più curatori) si siano avvicendati nella carica, non è sufficiente che il primo sia stato posto nella condizione di evidenziare al Tribunale, attraverso il deposito di una memoria esplicativa, i singoli aspetti qualificanti l'attività di gestione posta in essere, unitamente ai conteggi relativi alle proprie spettanze, occorrendo piuttosto che, qualora dall'esame della memoria depositata dall'ultimo curatore emergano elementi concretamente idonei a smentire il quadro ricostruttivo svolto dal precedente curatore (e dunque suscettibili di incidere negativamente sulla determinazione del suo compenso), quest'ultimo sia posto in grado, eventualmente attraverso il deposito di un'ulteriore memoria illustrativa, di poter replicare efficacemente alle osservazioni contenute nella relazione presentata al Tribunale dall'ultimo curatore e diretta alla determinazione del compenso complessivo e della frazione spettante a ciascuno;
la piena attuazione del principio del contraddittorio, infatti, ripetutamente richiamato nei citati arresti, deve trovare piena attuazione: non solo, dunque, con riferimento al suo aspetto partecipativo (consentendo al curatore di accedere al procedimento volto alla determinazione del compenso), ma anche riguardo al profilo più strettamente difensivo, ponendolo nelle condizioni di replicare alle osservazioni, svolte dal curatore successivo, potenzialmente in grado di influire in modo peggiorativo sulla sua posizione;
6) il secondo ed il terzo motivo, che possono essere congiuntamente esaminati, sono infondati.
come risulta dal controricorso, il tribunale ha omesso di includere fra l'attivo realizzato il valore di un immobile abbandonato dalla procedura fallimentare e di un ulteriore immobile oggetto di esecuzione forzata da parte del creditore fondiario, in relazione al quale nessuna attività è stata compiuta dalla curatela;
in proposito va rilevato che il valore dell'immobile abbandonato non va in effetti considerato ai fini della determinazione dell'attivo rilevante per il calcolo del compenso, dovendosi fare riferimento solo all'attivo derivante da una attività di tipo realmente liquidatorio e dunque idonea a realizzare un incremento patrimoniale per la procedura fallimentare;
quanto all'ulteriore elemento trascurato dal tribunale, consistente nel valore dell'immobile venduto in sede esecutiva su iniziativa del creditore fondiario, si osserva quanto segue;
secondo l'orientamento consolidato di questa Corte, la valutazione delle attività compiute dal curatore ai fini della realizzazione dell'attivo nell'ambito della procedura concorsuale costituisce apprezzamento di fatto rimesso all'esclusiva valutazione del tribunale: partendo da tale presupposto, Cass. n. 11952 del 1993 ha ritenuto corretta la decisione del Tribunale di escludere che l'importo ricavato dalla procedura singolare promossa dal creditore fondiario fosse configurabile come "attivo realizzato", sul rilievo che, se pure il curatore era intervenuto nella procedura esecutiva, l'importo stesso era stato interamente ricavato al di fuori del fallimento mercè l'operato di organi diversi dalla curatela e che esso non era in alcun modo e neanche in parte confluito nella massa attiva del fallimento;
da tale decisione si ricava chiaramente il principio secondo il quale allorchè il curatore sia intervenuto nell'esecuzione promossa dal creditore fondiario, il tribunale, con apprezzamento di fatto insuscettibile di sindacato in sede di legittimità, deve verificare se l'attività concretamente posta in essere dal curatore si sia tradotta in un risultato realmente utile per la massa dei creditori, verificando ad esempio se il curatore abbia riscosso le rendite dei beni ipotecati o in parte il prezzo ai fini della graduazione;
nella stessa prospettiva, d'altronde, va considerato l'ulteriore precedente (citato dal ricorrente nella memoria, sebbene per ricavarne un'opposta conclusione) rinvenibile in Cass. n. 100 del 1998 che, confermando espressamente il criterio di valutazione sostanzialistica dell'opera del curatore e riaffermata l'esigenza che il compenso venga determinato valutando l'attività nel suo complesso, ha preso in esame il caso in cui la vendita dell'unico cespite immobiliare gravato da ipoteca per credito fondiario era stata realizzata direttamente dal curatore, per pervenire alla conclusione che l'attività andava compensata con riferimento all'effettivo valore del bene, corrispondente appunto al prezzo realizzato;
con riferimento all'ipotesi oggetto del presente giudizio, deve rilevarsi che se è vero che il Tribunale ha omesso di motivare riguardo alle ragioni della mancata inclusione, nell'attivo realizzato, del ricavato della vendita promossa dal creditore fondiario, è anche vero che il ricorrente ha trascurato a sua volta di evidenziare i fatti dai quali dipende la decisività dell'omissione, se cioè il curatore sia intervenuto nella procedura esecutiva, se abbia svolto un'attività diretta a realizzare una concreta utilità per la massa dei creditori, se una parte del ricavato della vendita sia stata incamerata dalla procedura fallimentare;
intanto dunque l'omissione del Tribunale avrebbe avuto un peso decisivo se ed in quanto il ricorrente avesse valorizzato il compimento di un'attività concretamente preordinata alla gestione dell'immobile, alla realizzazione del ricavato o alla distribuzione di parte di quest'ultimo in favore dei creditori, non potendosi, in mancanza, considerare scorretta la mancata inclusione nell'attivo realizzato del ricavato della vendita promossa in sede espropriativa dal creditore fondiario;
l'accoglimento del primo motivo di ricorso, che comporta l'assorbimento del quarto, impone di cassare il decreto impugnato, con rinvio al Tribunale di Benevento che, in diversa composizione, provvederà a statuire anche sulle spese del giudizio.

P.Q.M.
La Corte, rigettati il secondo ed il terzo motivo del ricorso, accoglie il primo, dichiara assorbito il quarto, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Benevento in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 gennaio 2018.
Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2018.


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