Anche le polizze cd. unit linked rientrano nella nozione di contratto assicurativo sulla vita
Pubblicato il 06/07/18 12:48 [Doc.4937]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massime a cura della Dott.ssa Elisa Brodi

Ai fini dell'art. 1923 c.c. anche le polizze cd. unit linked rientrano nella nozione di contratto assicurativo sulla vita, posto che il diritto europeo non considera l'assenza di una garanzia di restituzione del capitale investito elemento ostativo alla qualificazione del contratto come assicurativo. La funzione previdenziale di un investimento non può farsi discendere sic et simpliciter dalla sussistenza di un rendimento garantito ovvero dall'assenza di un rischio di investimento in capo al sottoscrittore: infatti, anche nelle forme di previdenza complementare (la cui funzione previdenziale non è in discussione), la garanzia del rendimento è meramente eventuale e il rischio di investimento incombe sul sottoscrittore. La causa previdenziale di un investimento emerge, piuttosto, dall'orizzonte temporale, che tendenzialmente coincide con la durata della vita lavorativa, mentre quella assicurativa presuppone l'assunzione da parte della compagnia assicurativa di un rischio demografico e poggia su valutazioni a carattere statistico-attuariale.

Il potere del giudice di riqualificazione di un contratto non può essere esercitato con modalità indifferenti al concreto dispiegarsi delle dinamiche operanti nei mercati in cui tale contratto si inscrive, dovendosi richiedere oneri di allegazione "rafforzati" in capo alla parte interessata alla diversa qualificazione del rapporto, a dispetto del nomen juris, laddove si tratti di contratti conclusi nell'ambito di mercati connotati da una forte impronta pubblicistica e da un sostrato regolamentare capillare, quali sono i mercati assicurativo e finanziario.


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