Privilegio dell'impresa artigiana: devono essere presenti anche i requisiti previsti dalla legge n. 443 del 1985
Pubblicato il 21/07/18 00:00 [Doc.4987]
di Redazione IL CASO.it


Sentenza n. 18723 del 13/07/2018. Presidente: A. Didone. Relatore: A. Ceniccola.

Qualificazione dell'impresa come artigiana ai fini del privilegio di cui all'art. 2751 bis, n. 5, c.c. - Modifica di cui all'art. 36 d.l. n. 5 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 35 del 2012 - Sufficienza dell'iscrizione all'albo - Esclusione

In conclusione deve ritenersi che l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, pur avendo natura costitutiva della qualifica dell'impresa come artigiana, costituisce un elemento necessario ma non sufficiente ai fini del riconoscimento del privilegio di cui all'art. 2751 bis, n. 5, c.c., dovendo concorrere con gli altri elementi previsti dalla legge n. 443 del 1985 cui la norma codicistica rinvia.


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