Oscuramento dei dati delle persone fisiche negli atti inviati alla Corte UE per la domanda di pronuncia pregiudiziale
Pubblicato il 03/08/18 09:03 [Doc.5044]
di Redazione IL CASO.it
Corte di giustizia del?Unione europea
Raccomandazioni all'attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale
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... 22. Per garantire la protezione ottimale dei dati personali nell'ambito della trattazione della causa da parte della Corte, della notifica della domanda agli interessati di cui all'articolo 23 dello Statuto e della ulteriore diffusione, in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, della decisione che conclude il giudizio, è importante che il giudice del rinvio, che è il solo a disporre di una conoscenza integrale del fascicolo trasmesso alla Corte, proceda esso stesso, nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, all'anonimizzazione dei nomi delle persone fisiche menzionate nella domanda o interessate dal procedimento principale, nonché a occultare gli elementi che potrebbero consentire di identificarle. A causa dell'uso crescente delle nuove tecnologie dell'informazione e, segnatamente, del ricorso ai motori di ricerca, è infatti ampiamente priva di utilità un'anonimizzazione effettuata dopo il deposito della domanda di pronuncia pregiudiziale e, a fortiori, dopo la notifica di quest'ultima agli interessati di cui all'articolo 23 dello Statuto e alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea della comunicazione relativa alla causa considerata. ...
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