La cancelleria ha l'obbligo di rilasciare copie degli atti del processo alle parti
Pubblicato il 10/08/18 00:00 [Doc.5055]
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Tar Puglia, sez. I, sentenza 21 giugno 2018 n. 930 (Pres. Scafuri, est. Zonno)

PROCEDIMENTO CIVILE - ACCESSO DELLE PARTI AGLI ATTI DEL PROCESSO - DIRITTO DI ACCESSO - SUSSISTE - DINIEGO - ILLEGITTIMITÀ - COMPORTAMENTO GRAVEMENTE COLPOSO
In assenza di ragioni ostative, non può che rilevarsi il diritto della parte di un processo di conoscere, a mezzo di estrazione di copia autentica del verbale (che riveste natura di atto pubblico, come tale sottratto al regime di segretezza, salve ragioni di riservatezza, in questo caso palesemente non sussistenti, stante la qualità di parte in giudizio della richiedente), i provvedimenti e l'attività compiuta in udienza.


FATTO e DIRITTO
La odierna ricorrente, in giudizio senza l'assistenza di difensore, reclama con l'atto introduttivo, l'ostensione ed il rilascio di copia conforme del verbale di udienza del 14.9.2017 del procedimento iscritto al n RG …/2015, presso il Tribunale civile di Bari, in cui risulta parte convenuta.
Precisa, altresì, di aver richiesto anche copia del verbale di udienza del 15.2.2018 che le è stata regolarmente rilasciata.
Per l'ulteriore verbale per cui agisce in questa sede, gli uffici di Cancelleria del Giudice Unico, invece, rifiutano, senza precisarne le ragioni in un atto di diniego, r ostensione ed il rilascio di copia.
Costituitasi con memoria di stile l'Avvocatura, il ricorso è stato tratto in decisione all'udienza camerale del 20.6.2018, dopo espressa richiesta del Collegio, rivolta all'Avvocatura, di evidenziare eventuali ragioni ostative all'ostensione.
Il ricorso è manifestamente fondato.
In assenza di ragioni ostative, non può che rilevarsi il diritto della parte di un processo di conoscere, a mezzo di estrazione di copia autentica del verbale (che riveste natura di atto pubblico, come tale sottratto al regime di segretezza, salve ragioni di riservatezza, in questo caso palesemente non sussistenti, stante la qualità di parte in giudizio della richiedente), i provvedimenti e l'attività compiuta in udienza.
Per l'effetto, deve essere ordinato alla Cancelleria del Giudice Unico Tribunale civile di Bari presso cui è incardinato il procedimento n. …/2015 di esibire e rilasciare copia autentica dell'atto sopraindicato, entro 5 giorni dalla comunicazione - o notificazione, se antecedente - della presente pronuncia.
Nulla per le spese processuali, non essendo la parte assistita da difensore.
Si ritiene sussistano gli estremi per la trasmissione degli atti al sig. Procuratore presso la Corte dei Conti, sede di Bari, per le determinazioni di propria competenza, ravvisandosi, in capo ai funzionari di Cancelleria competenti al rilascio di copia, gli estremi per la confìgurabilità del danno erariale determinato dalla rifusione alla parte del contributo unificato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, ordina al Dirigente della Cancelleria del Giudice Unico Tribunale civile di Bari, presso cui è incardinato il procedimento n. …/2015 di esibire e consegnare alla ricorrente, entro 5 giorni dalla comunicazione - o notificazione, se antecedente - della presente pronuncia, copia del verbale di udienza in epigrafe indicato.
Dispone la trasmissione degli atti al sig. Procuratore presso la Corte dei Conti, sede di Bari, per le determinazioni di propria competenza, per come indicato in parte motiva.
Nulla per le spese, salva la rifusione del contributo unificato, come per legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.


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