Termine per integrazione del piano e produzione di documenti anche quando l'imprenditore opti per la presentazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti
Pubblicato il 04/09/18 00:00 [Doc.5090]
di Redazione IL CASO.it


Concordato preventivo - Termine ex art. 162, comma 1, l.fall. - Discrezionalità - Accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis l. fall. - Applicabilità - Fondamento.

La concessione del termine di cui all'art. 162, comma 1, l.fall., può essere disposta anche in favore del debitore che, sciogliendo la riserva formulata con il ricorso ex art. 161, comma 6, l.fall., alla scadenza del termine opti per il deposito non già della proposta di concordato preventivo, bensì della domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione ai sensi dell'art. 182-bis, comma 1, l.fall., in quanto detta ultima procedura riveste carattere concorsuale e si pone, nell'impianto normativo, in termini di interscambiabilità con il concordato.


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