Adempimenti fiscali conseguenti alla chiusura del fallimento in pendenza di giudizi: ulteriori dichiarazioni dopo la definizione dei giudizi e note di variazione dei creditori solo al termine delle cause
Pubblicato il 10/09/18 00:00 [Doc.5109]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione del Dott. Alfredo Martini

1.Obbligo del curatore di presentare una ulteriore dichiarazione dei redditi dopo la definizione dei giudizi pendenti

Le modifiche apportate all'articolo 118 l.fall. in tema di chiusura del fallimento in pendenza di giudizi, non hanno fatto venir meno l'obbligo per il curatore di presentare la dichiarazione dei redditi relativa al maxi-periodo fallimentare, entro i nove mesi decorrenti dalla data in diviene definitivo il decreto di chiusura della procedura concorsuale.

Tuttavia, le disposizioni dell'articolo 5 del D.P.R. n. 322 devono coordinarsi con le novità in materia di chiusura del fallimento, in particolare con la circostanza che, anche dopo il decreto, per effetto della definizione dei giudizi pendenti, possono realizzarsi operazioni a rilevanza fiscale, che devono concorrere alla determinazione del reddito o della perdita prodotti durante la procedura fallimentare.
Per questa ragione, si ritiene che, in tale evenienza, il curatore abbia l'obbligo di presentare un'ulteriore dichiarazione, entro i termini stabiliti dall'articolo 5, decorrenti dalla data di definizione dei giudizi pendenti, nel quale dovrà essere rideterminato l'imponibile o la perdita relativi al maxi-periodo fallimentare, tenendo conto dell'esito dei giudizi resisi definitivi dopo la chiusura del fallimento.


2. Note di variazione dei creditori concorsuali solo al termine dei giudizi pendenti, a seguito dell'esecutività dell'eventuale piano supplementare di riparto

Quanto alle note di variazione dei creditori concorsuali (di cui al secondo quesito formulato dall'istante), l'articolo 26, comma 2, del D.P.R. n. 633 del 1972, dispone che un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile [...] per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose [...], il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'articolo 25».
La disposizione, frutto delle modifiche recate con l'articolo 1, comma 567, della legge n. 232 del 2016 - che ne ha ripristinato, nella sostanza, la formulazione vigente prima della riscrittura operata dall'articolo 1, comma 126, della legge n. 208 del 2015 - è volta, in ossequio al principio di neutralità dell'imposta, ad evitare che i creditori (soggetti passivi) restino incisi di un'IVA versata all'Erario, ma per la quale non è possibile ottenere il pagamento da parte del debitore.
Sui presupposti ed i tempi dell'emissione delle note, la scrivente si è già espressa con la circolare n. 77/E del 2000, dove si è precisato che «per quanto attiene, in particolare, all'ipotesi di mancato pagamento, in tutto o in parte, a causa di procedure concorsuali, rimaste infruttuose, dell'importo fatturato, è da rilevare, in via generale, che tale circostanza viene giuridicamente ad esistenza allorquando il soddisfacimento del creditore attraverso l'esecuzione collettiva sul patrimonio dell'imprenditore viene meno, in tutto o in parte, per insussistenza di somme disponibili, una volta ultimata la ripartizione dell'attivo». Nel fallimento, in particolare, «al fine di individuare l'infruttuosità della procedura occorre fare riferimento alla scadenza del termine per le osservazioni al piano di riparto, oppure, ove non vi sia stato, alla scadenza del termine per il reclamo al decreto di chiusura del fallimento stesso» (cfr. sempre la circolare n. 77/E).
Applicando tali principi alla nuova fattispecie disciplinata dall'articolo 118 L.F., se ne trae che le note di variazione ex articolo 26, comma 2, del D.P.R. n. 633 del 1972 potranno essere emesse, in linea generale, solo al termine dei giudizi pendenti, a seguito dell'esecutività dell'eventuale piano supplementare di riparto (momento in cui si avrà certezza delle somme definitivamente distribuite ai creditori).


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