Portata dell'obbligo di segreto professionale che incombe sulle autorità nazionali di sorveglianza finanziaria e accesso al fascicolo
Pubblicato il 14/09/18 09:11 [Doc.5136]
di Redazione IL CASO.it


Rinvio pregiudiziale - Ravvicinamento delle legislazioni - Direttiva 2004/39/CE - Articolo 54, paragrafi 1 e 3 - Portata dell'obbligo di segreto professionale che incombe sulle autorità nazionali di sorveglianza finanziaria - Decisione che constata la perdita dell'onorabilità professionale - Casi contemplati dal diritto penale - Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - Articoli 47 e 48 - Diritti della difesa - Accesso al fascicolo

L'articolo 54 della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che:

- l'espressione «casi contemplati dal diritto penale», di cui ai paragrafi 1 e 3 di tale articolo, non riguarda la situazione in cui le autorità designate dagli Stati membri per esercitare le funzioni previste da tale direttiva adottano una misura ? come quella di cui al procedimento principale, che vieta ad una persona di esercitare presso un'impresa vigilata la funzione di amministratore o un'altra funzione il cui esercizio è soggetto ad autorizzazione, con ordine di dimettersi dai suoi incarichi al più presto, poiché tale persona non soddisfa più i requisiti di onorabilità professionale di cui all'articolo 9 di detta direttiva ? che rientra tra le misure che le autorità competenti devono adottare nell'esercizio delle competenze di cui dispongono ai sensi delle disposizioni del titolo II della medesima direttiva. Infatti, tale disposizione, nel prevedere che l'obbligo del segreto professionale possa, in via eccezionale, essere escluso in tali casi, fa riferimento alla trasmissione o all'utilizzo di informazioni riservate ai fini delle azioni penali nonché delle sanzioni rispettivamente condotte o inflitte ai sensi del diritto penale nazionale;

- l'obbligo di segreto professionale di cui al paragrafo 1 di tale articolo, letto in combinato disposto con gli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere garantito e attuato in modo da conciliarlo con il rispetto dei diritti della difesa. Pertanto, spetta al giudice nazionale competente, qualora un'autorità competente deduca tale obbligo per rifiutare la comunicazione delle informazioni in suo possesso che non sono incluse nel fascicolo riguardante il soggetto interessato da un atto che gli arreca pregiudizio, verificare se tali informazioni siano oggettivamente connesse alle accuse mosse nei suoi confronti e, in caso affermativo, trovare un equilibrio tra l'interesse del soggetto di cui si tratta ad ottenere le informazioni necessarie per essere in grado di esercitare pienamente i diritti di difesa e gli interessi a mantenere la riservatezza di informazioni soggette all'obbligo del segreto professionale, prima di decidere in merito alla comunicazione di ciascuna delle informazioni richieste.


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