Tassa automobilistica regionale e privilegio generale ai sensi dell'art. 2752 cod. civ.
Pubblicato il 17/09/18 09:08 [Doc.5144]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massima a cura dell'Avv. Alessandro Albé

Privilegio generale sui mobili - Art. 2752 cod. civ. - Tributi degli enti locali - Sono compresi anche i tributi regionali - Tassa automobilistica (c.d. bollo auto)

L'art. 2952, comma 3, cod. civ. che riconosce il privilegio generale sui beni mobili ai crediti per imposte, tasse e tributi previsti dalla legge per la finanza locale si applica ai tributi di tutti gli enti locali, comprese le regioni (nella specie, il tribunale in sede di opposizione allo stato passivo ha riconosciuto il privilegio generale sui mobili previsto dall'art. 2952 cod. civ. al credito della Regione per la tassa automobilistica).


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