L'elencazione delle eccezioni al divieto di inviare direttamente corrispondenza alla controparte ha una portata meramente esemplificativa
Pubblicato il 21/09/18 00:00 [Doc.5160]
di Redazione IL CASO.it


AVVOCATO - GIUDIZI DISCIPLINARI - Art. 41 (già art. 27) del codice deontologico forense - Tassatività delle eccezioni al divieto di corrispondenza con la controparte munita di difensore - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

Sia nel codice deontologico relativo alla professione forense previgente, che in quello attualmente in vigore, l'elencazione delle eccezioni al divieto di inviare direttamente corrispondenza alla controparte ha una portata meramente esemplificativa, rientrandovi anche le ipotesi, non specificamente previste, nelle quali il collega della controparte sia stato informato o la corrispondenza sia stata inviata anche a lui e non siano rilevabili elementi idonei a denotare una mancanza di lealtà e correttezza nell'operato del mittente o nel contenuto della corrispondenza. Tra dette eccezioni va, pertanto, ricondotto l'invio di una lettera raccomandata alla controparte, nella quale - senza richiedersi alla stessa il compimento di determinati comportamenti - siano fornite informazioni di fatti significativi nell'ambito dei rapporti intercorsi tra le parti, come l'avvenuto pagamento del debito da parte dei propri assistiti, posto che una simile corrispondenza ha contenuto di natura sostanziale e risulta diretta ad evitare l'inizio di procedure esecutive od altre iniziative pregiudizievoli, rivelando una finalità di prevenzione non dissimile da quella di molte delle eccezioni annoverate nella predetta elencazione non tassativa. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva sanzionato con l'ammonimento un avvocato per aver inviato, non solo direttamente al legale della parte antagonista, ma anche per conoscenza a quest'ultima, insieme con l'assegno circolare ad essa intestato ad estinzione del debito dei propri assistiti, una lettera raccomandata, contenente alcune contestazioni ad un conteggio asseritamente non corrispondente al tariffario forense effettuato dal collega avversario).


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