L'intenzione di proporre un accordo di composizione della crisi o un piano del consumatore non costituisce grave motivo per la sospensione dell'esecuzione forzata
Pubblicato il 20/09/18 00:00 [Doc.5164]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massime a cura dell'avv. Alessandro Carlandrea Valerio di Milano.

Sovraindebitamento - Procedura esecutiva - Intenzione di proporre un accordo di composizione della crisi o un piano del consumatore - Sospensione - Gravi motivi - Esclusione

L'intenzione di proporre un accordo di composizione della crisi o un piano del consumatore ai sensi della l. 3/2012 non costituisce grave motivo che giustifichi ai sensi dell'art. 624 cod. proc. civ. la sospensione dell'esecuzione forzata promossa dal creditore, in quanto solo il giudice della procedura di sovraindebitamento può, dopo il deposito della proposta di accordo o del piano, disporre la sospensione delle procedure esecutive pendenti.


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