La notifica dell'accertamento tecnico preventivo finalizzato all'azione di risoluzione non interrompe la prescrizione
Pubblicato il 24/09/18 00:00 [Doc.5173]
di Redazione IL CASO.it


Prescrizione - Atti interruttivi - Notifica di accertamento tecnico preventivo finalizzato all'azione di risoluzione del contratto - Interruzione della prescrizione - Esclusione

Nei casi di azioni costitutive, finalizzate a ottenere dal giudice la costituzione, modificazione o estinzione di un rapporto giuridico o di uno status (art. 2908 c.c.), l'effetto interruttivo della prescrizione può essere provocato solo con la notifica della relativa domanda giudiziale: in tali casi, il debitore non è tenuto a eseguire una prestazione in adempimento del diritto di credito altrui e quindi non può essere costituito in mora con diffida stragiudiziale ai sensi degli artt. 2943, comma 4, e 1219 c.c., ma gli deve essere piuttosto notificata la citazione a giudizio per interrompere il termine di prescrizione.

L'effetto interruttivo derivante dalla notificazione della domanda giudiziale in tanto può verificarsi in quanto quella domanda sia effettivamente e concretamente volta ad ottenere la risoluzione contrattuale, non ammettendo tale domanda equipollenti.

Da tali considerazioni discende che - in relazione alla domanda di risoluzione contrattuale - la notificazione del ricorso per accertamento tecnico preventivo non può avere efficacia interruttiva della prescrizione ai sensi dell'art. 1495, comma 3, c.c., in quanto l'effetto costitutivo (recte: risolutivo) non può in alcun modo essere correlato alla richiesta di un mero accertamento, ancorché finalizzato all'attivazione della garanzia per i vizi.


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