Il passeggero ha diritto al rimborso del biglietto per l'evento non goduto a causa del ritardo del volo
Pubblicato il 25/09/18 00:00 [Doc.5177]
di Redazione IL CASO.it


Trib. Brindisi, 7 aprile 2018. Giudice Francesca Vilei.

Contratto di trasporto - Risarcimento del danno - Da ritardo prolungato del volo aereo - Prova del danno - In re ipsa - Risarcibilità del danno non patrimoniale - Esclusione - Spese sostenute per eventi non goduti a causa del ritardo - Diritto al rimborso - Sussiste

Il diritto alla compensazione pecuniaria prevista dall'art.7 comma 1 del Regolamento 261/04 scaturisce al verificarsi di un ritardo prolungato del volo aereo, e quindi il danno è in re ipsa, non dovendo il passeggero fornire la prova di ulteriori circostanze, se non quella di avere acquistato il biglietto del volo aereo e del ritardo prolungato.

Il danno non patrimoniale deve escludersi, non essendo ipotizzabile un'ipotesi di reato, non rientrando in un'ipotesi di danno risarcibile espressamente prevista dalla legge e non essendo riconducibile alla lesione di diritti inviolabili della persona oggetto di tutela costituzionale.
Va invece riconosciuto il rimborso della spesa sostenuta per la partecipazione ad un evento non goduto a causa del ritardo del volo.

[Nella fattispecie, il biglietto di ingresso ad un parco di divertimenti, non utilizzato a causa del ritardo.]


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