Beni esportati per sfuggire al fisco: è reato di sottrazione fraudolenta
Pubblicato il 29/09/18 08:48 [Doc.5191]
di Fisco Oggi - Agenzia delle Entrate


L'imprenditore, amministratore di due società debitrici per importi particolarmente ingenti, aveva trasferito all'estero le aziende, liquidandole e chiudendole in poco tempo

Il reato di sottrazione fraudolenta si configura anche nel caso in cui è possibile esperire il pignoramento presso terzi, atteso che il contribuente si è comunque intenzionalmente spogliato del proprio patrimonio con atti simulati o fraudolenti.
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 40240/2018, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imprenditore avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di Milano, che aveva confermato il decreto di sequestro preventivo nei confronti di beni mobili e immobili a lui riconducibili.

In particolare, i giudici supremi hanno ritenuto sussistente la sottrazione fraudolenta, in quanto il manager aveva trasferito all'estero due società, debitrici nei confronti del fisco, con messa in liquidazione e chiusura delle stesse in breve periodo.
A nulla è valsa l'argomentazione difensiva in ordine al fatto che l'Amministrazione finanziaria avrebbe potuto attivare il pignoramento presso terzi; la Corte ha stabilito che il reato sussiste comunque, in quanto "la possibilità di pignorare presso terzi il credito maturato dal contribuente inadempiente non esclude la sussistenza del reato per il quale si procede soprattutto quando tale rimedio consegue all'impossibilità di aggredire direttamente il patrimonio del debitore erariale fraudolentemente spogliato".

Il caso e la pronuncia della Cassazione
L'imprenditore, quale amministratore di fatto e di diritto di due società debitrici nei confronti del fisco per importi particolarmente ingenti, attraverso un contratto di subaffitto aveva concesso a una società italiana (a lui riconducibile come indicato nell'ipotesi accusatoria) le sue aziende.
Contestualmente, aveva trasferito la sede legale di entrambe le società nello stato maltese, con successiva cancellazione delle stesse nel giro di pochi mesi.
Secondo la linea difensiva, non sussisterebbero gli estremi per la sottrazione fraudolenta, in quanto l'Erario avrebbe potuto effettuare un pignoramento pressi terzi a carico della società subaffittuaria in ordine ai canoni destinati alle due società trasferite all'estero.

La tesi difensiva non ha trovato accoglimento nei vari gradi di giudizio.
I supremi giudici hanno ritenuto corretto l'operato del tribunale del riesame che ha confermato il sequestro preventivo in considerazione della sussistenza del fumus del reato di cui agli articoli 110, 81 cpv codice penale e 11, Dlgs 74/2000.
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, precisando che il reato di sottrazione fraudolenta sussiste anche nel caso in cui fosse possibile esperire il pignoramento presso terzi, in quanto il debitore ha comunque posto in essere atti tali per cui non risulta possibile aggredire direttamente il proprio patrimonio (nello specifico, i cambiamenti delle rappresentanze legali delle società coinvolte, la stipula di contratti di subaffitto di rami d'azienda, il trasferimento delle sedi sociali all'estero e la cancellazione delle aziende estere dal registro del commercio).

Un punto rilevante ripreso dalla Cassazione, analizzato anche dal tribunale del riesame, riguarda "l'inadempimento della subaffittuaria e l'impossibilità materiale di recuperare forzosamente le somme presso le società ormai trasferite all'estero e cancellate dal registro delle imprese".
Ne consegue che, di fatto, veniva reso infruttuoso un recupero forzoso delle somme dovute all'Erario.

La Corte, infine, ha precisato come la possibilità di esperire il pignoramento presso terzi non esclude la configurabilità del reato di sottrazione fraudolenta atteso che il debitore ha reso impossibile aggredire direttamente il proprio patrimonio.
Al riguardo stabilisce la sentenza che "non v'è dubbio che l'impossibilità di aggredire direttamente il patrimonio della società, ormai trasferita all'estero, rende più difficoltosa l'azione recuperatoria, anche se esercitabile mediante pignoramento presso terzi, soprattutto quando tale credito non è in grado di soddisfare la pretesa erariale".

Ulteriori osservazioni
Con la sentenza in commento, la Corte suprema affronta il tema della sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.
La sottrazione fraudolenta si può sostanzialmente definire un reato di pericolo concreto.
In particolare, può essere definito un "reato di pericolo, integrato dall'uso di atti simulati o fraudolenti per occultare i propri o altrui beni, idonei a pregiudicare l'attività recuperatoria dell'Amministrazione finanziaria" (cfr Cassazione, 13233/2016).
La Corte di cassazione è intervenuta a chiarire come l'oggetto giuridico del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte non è il diritto di credito del Fisco, bensì la garanzia generica data dai beni dell'obbligato, potendo, quindi, il reato configurarsi anche qualora, dopo il compimento degli atti fraudolenti, avvenga comunque il pagamento dell'imposta e dei relativi accessori (cfr Cassazione, 36290/2011).

Nel caso di specie, la Corte suprema ha riconosciuto la sussistenza del reato in questione, atteso che "il delitto di cui all'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000 ha, infatti, natura di reato di pericolo concreto (cfr., da ultimo, Sez. 3, n. 35853 del 11/05/2016, Calvi, Rv. 267648, che ha affermato che il delitto in questione è integrato dall'uso di atti simulati o fraudolenti per occultare i propri beni o altrui beni, idonei a pregiudicare - secondo un giudizio ex ante - l'attività recuperatoria della amministrazione finanziaria……) Ciò perché il riferimento alla procedura esecutiva appartiene al momento intenzionale e non alla struttura del fatto e non vi è alcun riferimento alle condizioni previste precedentemente……Il reato, dunque, sussiste a prescindere dalla fondatezza della pretesa erariale e dagli esiti, eventualmente favorevoli per il contribuente, del contenzioso avente ad oggetto la pretesa erariale stessa".

Alla luce di tali argomentazioni, i giudici di legittimità hanno ritenuto di respingere le doglianze del manager e riconoscere le sue responsabilità in ordine alla sottrazione fraudolenta, visti gli atti e le condotte poste in essere dallo stesso che hanno determinato l'impossibilità ad aggredire direttamente il patrimonio delle società, trasferite all'estero e poi cessate; a nulla rilevando la possibilità di attivare il pignoramento presso terzi.
Ivano Cosimo Epifani
pubblicato Lunedì 24 Settembre 2018


© Riproduzione Riservata