Separazione e divorzio con assegno unico: effetti sulla pensione di reversibilità
Pubblicato il 25/09/18 09:07 [Doc.5193]
di Redazione IL CASO.it


Scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio - Pensione di riversibilità - Titolarità dell'assegno - Titolarità attuale e concretamente fruibile dell'assegno divorzile al momento della morte dell'ex coniuge

Ai fini del riconoscimento della pensione di riversibilità, in favore del coniuge nei cui confronti è stato dichiarato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 9 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, nel testo modificato dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987 n. 74, la titolarità dell'assegno, di cui all'articolo 5 della stessa legge 1 dicembre 1970 n. 898, deve intendersi come titolarità attuale e concretamente fruibile dell'assegno divorzile, al momento della morte dell'ex coniuge, e non già come titolarità astratta del diritto all'assegno divorzile che è stato in precedenza soddisfatto con la corresponsione in un'unica soluzione.


© Riproduzione Riservata