L'inammissibilità dell'appello principale non priva di efficacia l'appello incidentale proposto tempestivamente ai sensi dell'art. 343 c.p.c. ma anche nei termini per impugnare ex artt. 325, 326 e 327 c.p.c.
Pubblicato il 01/10/18 00:00 [Doc.5210]
di Redazione IL CASO.it


Inammissibilità dell'impugnazione principale - Conseguenze - Inefficacia dell'impugnazione incidentale tardiva - Condizioni - Fattispecie.

Le impugnazioni incidentali possono essere proposte, in sede di gravame, con la comparsa di risposta tempestivamente depositata, purché risulti rispettato il termine ordinario di trenta giorni dalla notificazione della sentenza di primo grado, sicchè, mentre l'inammissibilità dell'appello principale non priva di efficacia l'appello incidentale che sia stato proposto (oltre che tempestivamente ai sensi dell'art. 343 c.p.c. anche) nei termini per impugnare previsti dagli artt. 325, 326 e 327 c.p.c., un'impugnazione incidentale avanzata quando tali termini siano scaduti non potrebbe mai essere ritenuta "tempestiva", anche se rispettosa del termine di cui all'art. 343 c.p.c. (In applicazione dell'enunciato principio la S.C. ha confermato la decisione di secondo grado che aveva dichiarato inefficace l'appello incidentale tardivo a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso principale perchè non sottoscritto da un avvocato legalmente esercente).


© Riproduzione Riservata