Il Ministero risarcisce il danno se non sgombera gli immobili abusivamente occupati
Pubblicato il 05/10/18 08:27 [Doc.5249]
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Cass. Civ., sez. III, sentenza 4 ottobre 2018 n. 21498 (Pres. De Stefano, est. Rossetti)

L'omessa attuazione, da parte egli organi di polizia o delle altre amministrazione a ciò preposte, dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria, costituisce un fatto illecito in sede civile e può costituire un delitto in sede penale. Infatti, nell'attuazione di una decisione giurisdizionale, l'autorità amministrativa presta attività materiale e non può, pertanto, procedere a valutazioni di interessi o di motivi di opportunità. Peraltro, la negazione dell'assistenza della forza pubblica per la realizzazione coattiva di un diritto giudizialmente riconosciuto integra, nello stato di diritto, una situazione paradossale essendo inconcepibile ch l'ordinamento per un verso contempli, imponendo al privato di avvalersene per poter realizzare il proprio interesse secundum ius, gli strumenti necessari alla tutela della sua posizione giuridica e, per altro verso, non faccia in modo che l'interesse del singolo sia coattivamente soddisfatto in sede esecutiva con la forza che solo lo Stato è autorizzato a dispiegare. Con particolare riferimento all'ordine di sgombero emesso dall'autorità giudiziaria, incorre in responsabilità civile verso il proprietario, l'amministrazione pubblica che non lo esegui tempestivamente e incondizionatamente. Infatti, tollerare che l'occupante abusivo resti nella casa occupata equivale a tollerare il crimine e nessuna ragione di ordine pubblico può essere evocata in deroga, non potendo la tutela dell'ordine pubblico tradursi in comportamenti che favoriscono il reato piuttosto che reprimerlo. Nemmeno rileva che l'occupante si trovi in vero o presunto stato di bisogno: la politica del welfare per garantire il diritto a una casa non può compiersi a spese dei privati cittadini, i quali già sostengono un non lieve carico tributario - in specie sugli immobili - per alimentare, attraverso la fiscalità generale, la spesa per lo stato sociale.


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