Contratti swap e della commissione implicita
Pubblicato il 08/10/18 00:00 [Doc.5260]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massime a cura dell'Avv. Duilio Manella

Contratti swap - Nozione di commissione implicita - Nullità della commissione implicita e/o margine bancario per violazione dell'art 23 co. 2 tuf. Sussiste - Applicazione di commissioni implicite non negoziate e non trasparenti: contrarietà al dovere di condotta secondo buona fede. Sussiste.

Si intende per costo o "commissione implicita" il valore negativo dello swap non par alla apertura e cioè il valore di mercato (mark to market: mtm) negativo per il cliente alla data di firma dello swap, al quale non corrisponde un equivalente premio (up front) e che costituisce una commissione, o margine, per la banca.

Le parti ben possono pattuire margini o commissioni in favore della Banca, ma devono convenirlo espressamente, perché l'art. 23 2° co. T.U. dichiara nulla ogni pattuizione di rinvio agli usi, con la precisazione che chiamare i "margini" commissioni non sposta i termini del problema, perché non basta che i margini siano usualmente praticati, ma occorre, a norma dell'art. 23 , 2° co. T.U.F., che siano anche espressamente convenuti.

La banca che applica commissioni ha l'obbligo di comunicarlo al cliente e ciò anche qualora esse siano state convenute; La previsione di commissioni implicite non negoziate, nè comunicate al cliente e prive di trasparenza costituisce dunque condotta contraria al canone di buona fede.


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