Decadenza dal diritto di escutere i testi per mancata comparizione o per mancata intimazione
Pubblicato il 12/10/18 00:00 [Doc.5266]
di Redazione IL CASO.it


Mezzi di prova - Decadenza - Ordinanza di decadenza per mancata comparizione della parte o per mancata citazione dei testi - Revocabilità - Relativo potere - Giudice del merito - Attribuzione.

Spetta esclusivamente al giudice di merito, in base al disposto degli artt. 208 c.p.c. e 104 disp. att. c.p.c., valutare se sussistano giusti motivi per revocare l'ordinanza di decadenza della parte dal diritto di escutere i testi per mancata comparizione all'udienza all'uopo fissata, ovvero per mancata intimazione degli stessi, esulando dai poteri della S.C. accertare se l'esercizio di detto potere discrezionale sia avvenuto in modo opportuno e conveniente.


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