Esclusione dalla liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico di parte nei processi civili
Pubblicato il 09/10/18 08:41 [Doc.5275]
di Redazione IL CASO.it


DECRETO-LEGGE 4 ottobre 2018, n. 113

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Art. 15
Disposizioni in materia di giustizia
Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nel capo V del titolo IV della parte III, dopo l'articolo 130, e' inserito il seguente:
«Art. 130-bis (L) (Esclusione dalla liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico di parte nei processi civili). 1.Nel processo civile, quando l'impugnazione, anche incidentale, e' dichiarata inammissibile, al difensore non e' liquidato alcun compenso.
2. Non possono essere altresi' liquidate le spese sostenute per le consulenze tecniche di parte che, all'atto del conferimento dell'incarico, apparivano irrilevanti o superflue ai fini della prova.».


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