In tema di usura, il tasso di mora non può essere ricompreso nel calcolo del T.E.G. al fine della verifica del superamento del tasso soglia corrispettivo.
Pubblicato il 23/05/15 21:58 [Doc.528]
di Astorre Mancini, Avvocato del Foro di Rimini, Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Fallimentare all'Università degli Studi di Milano - Bicocca


Tribunale di Rimini – ord. 6 febbraio 2015 – dr. Dario Bernardi - Anche volendo postulare l’astratta applicabilità della L. 108/1996 agli interessi moratori, deve ritenersi che sia illegittimo, per violazione dell’art. 2 della predetta legge, il paragone puro e semplice tra il tasso soglia previsto per gli interessi corrispettivi e il tasso contrattuale di mora, in mancanza di una rilevazione specifica del tasso di mora ad opera dei singoli D.M.


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