La cessione dei beni ai creditori non costituisce realizzo delle plusvalenze e minusvalenze dei beni medesimi
Pubblicato il 13/10/18 00:00 [Doc.5292]
di Fisco Oggi - Agenzia delle Entrate


La Corte di cassazione, con la pronuncia 13122/2018, in primo luogo conferma la propria giurisprudenza sull'interpretazione estensiva del quinto comma dell'articolo 86 del Tuir (nella versione post Ires), ove si esclude il realizzo delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e al valore di avviamento per la cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo.
Infatti venne ribadito quanto affermato dal giudice di legittimità nella decisione, citata da questa in rassegna, 16 ottobre 2006, n. 22168, che "malgrado le ambiguità della sua formulazione, essa riguarda (non la cessione dei beni ai creditori, ma) il trasferimento a terzi dei beni ceduti". Più precisamente tale conclusione venne assunta riguardo all'articolo 54, sesto comma, del Tuir ante 2004, il quale prevedeva che la cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo non costituisce realizzo delle plusvalenze, interpretato dal Supremo collegio nel senso che il trasferimento a terzi dei beni ceduti, effettuato in esecuzione del concordato, non comporta la realizzazione di plusvalenze tassabili.

In secondo luogo, la sentenza che si annota pretende il rispetto dell'osservanza dei criteri contenuti nel decreto del giudice della procedura concorsuale che ha approvato il relativo piano presentato dalla società, che, nel caso di specie, prevedeva la costituzione di una nuova società con la quale dovesse essere affittuaria dell'azienda della società ammessa al concordato preventivo.
Il Tribunale fallimentare approvava il piano ove si prevedeva che i soci di tale newco erano sia la società conferente, sia i soci di questa, sia i creditori in proporzione ai crediti vantati nella misura del 40% e che la stessa società affittuaria aveva l'obbligo di acquisto dell'azienda già oggetto dell'affitto a un prezzo prefissato. Successivamente, però, la società conferente cedeva le sue quote ai soci minoritari della conferitaria (che poi erano gli stessi della società conferente), le due società provvedevano all'affitto d'azienda e all'obbligo di riscatto allo stesso prezzo di quello indicato nel piano approvato dal giudice della procedura concorsuale, ma i soci della conferitaria cedevano a terzi le proprie quote a un prezzo maggiore di dodici volte quello dell'acquisto dell'azienda.

L'emersione della plusvalenza in capo alla conferente e non alla conferitaria viene motivato dalla sentenza della Corte regolatrice del diritto in commento in base alla ratio dell'articolo 86, comma 5, Tuir, individuata nella volontà del legislatore di favorire l'adesione alla procedura concordataria "evitando la nascita di un debito d'imposta che, sebbene successivo alla procedura stessa, avrebbe dovuto gravare sulla medesima (e dunque, pregiudicare le ragioni dei creditori)".
Pertanto, la qualificazione agevolativa della disciplina in argomento non viene ammessa in presenza del mancato rispetto del piano concordatario, in quanto tale disciplina premiale è rinvenuta nell'esigenza di impedire che, in capo a un soggetto che ha subito lo spossessamento dell'intero patrimonio, possa sorgere un'obbligazione relativa alle imposte reddituali, al cui pagamento quel soggetto non potrebbe adempiere, non disponendo di alcun mezzo per effetto del predetto spossessamento.
A tal fine, viene citata la decisione della Corte di legittimità 4 giugno 1996, n. 5112, ove venne statuito che la realizzazione di operazioni difformi al contenuto del concordato frustra la ratio di incentivazione, per cui non basta che esse siano state realizzate nel corso del concordato, ma è necessario che ne siano attuazione.

a cura di Giurisprudenza delle imposte edita da ASSONIME
pubblicato Mercoledì 10 Ottobre 2018


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