Esecuzione forzata irripetibilità delle spese in caso di procedura esecutiva infruttuosa
Pubblicato il 10/10/18 00:00 [Doc.5311]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massima a cura dell'Avv. Giuseppe Caramia - giuseppe@caramiasantamato.it

Esecuzione forzata - liquidazione delle spese - strumentalità alla distribuzione esecutiva - assenza di efficacia esecutiva del provvedimento di liquidazione - irripetibilità in caso di procedura esecutiva infruttuosa


Il Giudice dell'esecuzione, quando provvede alla distribuzione o assegnazione del ricavato o del pignorato al creditore procedente e ai creditori intervenuti, determinando la parte a ciascuno spettante per capitale, interessi e spese, effettua accertamenti funzionali alla soddisfazione coattiva dei diritti fatti valere nel processo esecutivo e , conseguentemente, il provvedimento di liquidazione delle spese dell'esecuzione, in tal caso ammissibile, implica, come tale, un accertamento meramente strumentale alla distribuzione o assegnazione stessa, priva di forza esecutiva e di giudicato al di fuori del processo in cui è stato adottato, sicché le suddette spese, quanto e nella misura in cui restino insoddisfatte, sono irripetibili.


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